Il ricorso ha fatto leva soprattutto su questo fatto e sulla condotta irreprensibile dopo il reato. Inoltre, secondo il ricorrente la Questura non avrebbe preso nella giusta considerazione l’attuale inaffidabilità in merito all’utilizzo delle armi. Il ricorso è stato però respinto. Per i giudici amministrativi, c’è ampia discrezionalità nel valutare tutte le circostanze da cui desumere l’inaffidabilità del soggetto e il pericolo di abuso delle armi.
Inoltre, i giudici hanno ricordato il rigore necessario da parte dell’amministrazione pubblica per quel che riguarda valutazioni e giudizi sui titolari di armi. Non basta nemmeno la riabilitazione: secondo il TAR ligure, infatti, le autorizzazioni vanno negate quando la condanne è stata superiore ai tre anni per un delitto non colposo, nonostante l’articolo 43 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) non faccia mai riferimento all’intervento della riabilitazione.