Anzitutto, LAC ed ENPA avrebbero considerato incompetente la Provincia di Vicenza, oltre all’impossibilità per questo ente locale di estendere i propri poteri alla vigilanza venatoria. Le associazioni animaliste hanno poi contestato l’illegittimità dell’articolo 2 del regolamento, quello sulle guardie giurate volontarie e la loro nomina, la mancata inclusione di quelle delle associazioni ambientaliste, la residenza nel Vicentino per diventare guardia e la mancata contemplazione delle guardie zoofile. I giudici amministrativi hanno smontato tutte queste motivazioni.
In effetti, per il TAR la Provincia è competente, come anche non può mancare il requisito della residenza in provincia di Vicenza. Inoltre, anche se non si fa riferimento alle associazioni ambientaliste e alle loro guardie, non è mai stata intenzione del regolamento escludere gli appartenenti alla LAC. Il ricorso è stato quindi respinto e le due associazioni dovranno rimborsare le spese giudiziarie (circa 2mila euro), oltre agli oneri accessori.