E’stata appena pubblicata l’Ordinanza Collegiale n. 00473/2020 del 25 settembre 2020 rispetto all’udienza cautelare del 23 settembre 2020. Sostanzialmente la Prima Sezione del TAR Veneto ha accolto – come cautelare – solo la sospensione del prelievo di moriglione e pavoncella; tutto il resto, sia per la questione PFVR/VInca che per le questioni dei prelievi per le altre specie, è stato rigettato. Di seguito l’estratto delle motivazioni della decisione:
Considerato:
– che le censure proposte con il primo motivo di ricorso non appaiono sorrette da sufficienti elementi di fondatezza;
– che infatti l’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non pone un obbligo di revisione temporalmente definito del piano faunistico venatorio, e i ricorrenti non hanno dimostrato in modo circostanziato elementi che ne attestino l’inattualità (sul punto cfr. la sentenza Tar Marche, 31 luglio 2020, n. 494);
– che nella Regione Veneto il piano faunistico venatorio, tutt’ora efficace perché prorogato, è stato sottoposto nella sua interezza alla valutazione di incidenza ai sensi dell’art.5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357;
– che pertanto appare corretto ritenere che, come indicato nella nota del Ministero dell’Ambiente prot. n. 13415 del 25 febbraio 2020, il calendario venatorio attuativo del piano faunistico venatorio, non debba a sua volta essere sottoposto ad una valutazione di incidenza;
– che le esigenze cautelari relative alla sola preapertura il cui periodo è già decorso devono ritenersi venute meno per effetto del decreto monocratico n. 379 del 28 agosto 2020, con riguardo alla salvaguardia delle specie della gazza, della ghiandaia, della cornacchia grigia e nera;
– che parimenti non appaiono attuali le esigenze cautelari di salvaguardia della tortora selvatica in quanto, come dedotto dalla Regione, tale specie ha ormai lasciato le nostre latitudini per svernare in altri Paesi;
– che il ricorso non appare sfornito da elementi di fondatezza e deve in ogni caso essere oggetto di un maggior approfondimento nella fase di merito con riguardo alle censure proposte con il secondo motivo;
– che infatti come indicato dalla nota del Ministro dell’Ambiente n. 16169 del 9 luglio 2019 e dalla nota della Commissione Europea ARES(2019)3896523 del 19 giugno 2019 (cfr. docc. 7 e 5 allegati al ricorso), in assenza di specifici piani di azione, ai sensi dell’art. 7 della direttiva Uccelli, deve ritenersi temporaneamente sospeso il prelievo del moriglione e della pavoncella (sul punto cfr. Tar Toscana, Sez. I, 30 giugno 2020 n. 848; Tar Liguria, Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 780);
– che sul punto va osservato che la materia della gestione e della tutela faunistica, pur attribuita dall’art. 1 comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle Regioni, appare dover recedere ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, rispetto alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che viene in rilievo qualora emerga un pericolo per la conservazione di alcune specie;
– che peraltro, come precisato dall’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente, la Commissione Europea ha chiarito che la caccia per “specie in cattivo stato di conservazione” va sospesa quale che sia la ragione di tale cattivo stato, quindi anche se non dipendente dalla caccia in sé;
– che, alla luce dei chiarimenti della Regione circa le effettive modalità operative dell’immissione di soggetti di pernice rossa all’interno delle Aziende faunistico venatorie, tali da scongiurare in concreto il rischio di inquinamento genetico (le aziende sono localizzate quasi esclusivamente in pianura, e l’abbattimento avviene nell’imminenza della liberazione), il quinto motivo di ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
– che in definitiva la domanda cautelare può essere accolta solo limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato consente la caccia al moriglione e alla pavoncella;
-che le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate;
L’udienza di merito è stata fissata al prossimo 18 novembre 2020.