A fronte di ciò, la vigente formulazione del comma 2 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993 risulta essere quindi pienamente legittima ed integralmente applicabile. Si evidenzia la necessità, rispetto a tale consolidato contesto normativo, di voler assicurare, rispetto all’ambito di specifica competenza e ruolo da parte delle Strutture e dei Soggetti in indirizzo, ogni utile sforzo per garantire una efficace realizzazione dei piani di controllo della fauna ad oggi in essere, con particolare riferimento alla necessità di contenere i danni a carico degli habitat ed agli istituti di protezione della fauna selvatica, i danni alle produzioni ed alle strutture agricole ed alle attività antropiche in genere e le problematiche connesse agli impatti della fauna con la viabilità e la circolazione veicolare.
A ciò si deve aggiungere il ruolo e la rilevanza che assume una efficace e capillare attuazione dei predetti piani in riferimento al monitoraggio – ed al possibile contenimento – di problematiche di carattere sanitario; a tal fine, si richiamano le precedenti comunicazioni di questa Struttura aventi ad oggetto la Peste Suina Africana e la West Nile.