Il Consiglio regionale del Veneto, ha approvato con 34 voti a favore e 14 astensioni (i consiglieri di minoranza e FdI) il Pdl n. 140 “Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio’”. La legge cerca di conciliare le esigenze dell’agricoltura con quelle della caccia. Come ha evidenziato il relatore “La Regione Veneto, con la legge n. 50 del 1993, definisce i presupposti normativi necessari per regolamentare, nell’ambito di una razionale programmazione del territorio, il prelievo venatorio. Compete alla Regione, infatti, la pianificazione faunistica venatoria di tutto il territorio agrosilvo-pastorale nella piena osservanza della legge n. 157 del 1992. Tale programmazione regionale ha di recente trovato una nuova attuazione proprio con il Piano faunistico venatorio approvato dal Consiglio regionale con la legge regionale 28 gennaio 2022.
Di particolare importanza è quanto previsto dall’art. 15, comma 7, della legge n. 157/92 che, nell’ottica di tutelare in particolare l’attività agricola, espressamente stabilisce: ‘L’esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione’. Allo scopo di offrire una difesa ulteriore ed efficace per gli agricoltori, ai terreni di loro proprietà e ai beni aziendali, si è provveduto all’introduzione all’interno della legge regionale 50/1993, di una specifica previsione normativa, il comma 3 bis e il comma 3 ter dell’art. 27. Il comma 3 bis stabilisce che “Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrati, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza”, a beneficio degli impianti di irrigazione cosiddetti ‘a vista’, non interrati, tecnicamente definiti ‘impianti di irrigazione a goccia sopra terra, con ali gocciolanti’ installati lungo i filari dei vigneti e degli uliveti.
L’intento consiste nell’evitare che nel corso dell’attività venatoria, possano verificarsi casi di foratura delle tubature dei predetti impianti di irrigazione che rappresentano beni aziendali a causa dell’utilizzo delle armi da sparo, impedendone l’utilizzo quando ci si trova sia all’interno della coltivazione oggetto di tutela che all’esterno. Il comma 3 ter dell’art. 27 stabilisce “Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale”.
Da parte sua la correlatrice di minoranza ha spiegato che la volontà di conciliare esigenze dell’agricoltura e dell’attività venatoria è positiva, ma non si può non prendere in considerazione, l’esigenza di contenere i costi a carico degli agricoltori, evitando di imporre a loro l’obbligo di tabellazione lungo il perimetro dei terreni interessati e la sostituzione di uno o più filari di tubazioni rovinati dagli spari. Auspico di portare a 70 mt la distanza minima dalla quale sia possibile sparare.