Si è trattato di una “condotta del tutto legittima”, scrivono i giudici amministrativi nella sentenza, e “la circostanza che al momento della sua adozione la Giunta fosse in regime di prorogatio, non priva l’atto della sua legittimità”. Inoltre “non vi è dubbio che l’indicazione in via generale di quali siano le specie cacciabili è rimessa al legislatore nazionale e per la Valle d’Aosta al legislatore regionale munito in materia di potestà esclusiva, ma questo non significa che temporanee limitazioni al prelievo di alcune specie cacciabili non possano essere adottato con atto amministrativo”.
Questo il commento di ACR (Associazione Cultura Rurale): “Continuano gli attacchi all’attività venatoria da parte degli animalisti. Il Tar della Valle d’Aosta conferma la chiusura della caccia alle specie pernice bianca e lepre per cinque stagioni venatorie. Questa è l’ennesima dimostrazione della necessità di unire le forze di tutti i portatori della Cultura rurale per difendere le nostre attività e le nostre tradizioni”.