Una questione ampiamente discussa
Come noto a chi è del settore, il divieto dell’uso delle munizioni contenenti piombo è forse una delle più grandi sole rifilateci da Comunità Europea, pari alla scempiaggine dell’auto elettrica per non inquinare, ma ora dobbiamo subirla. Sicuramente è stata una delle più astute trovate del mondo anticaccia per darci una bella botta. Al di là delle questioni su fondatezza o meno dei motivi del divieto e delle possibili alternative al piombo, ora il problema vero e urgente è che noi poveri cacciatori non sappiamo ancora con certezza dove, in Italia, rischiamo di essere sanzionati e dove no. Già solo la chiarezza oggi sarebbe manna dal cielo. Oggi, 4 settembre, le AAVV Nazionali avranno un incontro presso il Ministero, richiesto da mesi, e nel frattempo il 27 luglio è arrivata una richiesta Eupilot di spiegazioni all’Italia: la Commissione Europea contesta che la Circolare Ministeriale sul divieto di uso del piombo, come esplicata da un vademecum diffuso molti cacciatori, contrasta con il Regolamento Europeo che ha introdotto il divieto di uso contenente piombo in tutte le zone umide degli Stati Membri, e non solo nelle zone di maggior pregio (Ramsar, Natura 2000, Oasi di protezione). Confidando (nel Padreterno) che l’incontro del 4 settembre sia foriero di chiarezza (ma nella migliore delle ipotesi ci vorranno giorni), le Associazioni Venatorie nazionali hanno invitato alla massima prudenza, invitando i cacciatori ad evitare di avere con sé munizioni contenenti piombo in prossimità (100 metri) da ogni bacino idrico di qualunque natura e dimensione, almeno fino a quando non ci sia una zonizzazione chiara o indicazioni e soprattutto PROVVEDIMENTI CERTI da parte delle Regioni. Inoltre hanno invitato a rivolgersi al proprio armiere in caso di dubbi sull’utilizzabilità di munizioni con pallini d’acciaio nelle canne dei fucili in loro possesso (in realtà molti fucili costruiti negli ultimi 20 anni hanno spesso canne idonee, anche se non omologate).
Cosa dice la legge
Eccesso di prudenza a fronte della Circolare Ministeriale che sembra limitare il divieto a un numero ridotto di zone umide? No purtroppo, se leggiamo il Regolamento UE, la Convenzione di Ramsar e la Richiesta EUPILOT, e ricordiamo che le circolari ministeriali non hanno valore di legge (mentre il Regolamento Europeo sì, e non deve nemmeno essere recepito formalmente come invece avviene per Direttive). Premessa fondamentale è dunque questa: 1) il Regolamento è auto-esecutivo e i Giudici Italiani sono tenuti ad applicarlo per come è scritto, come fosse una Legge dello Stato; 2) le circolari ministeriali non hanno valore di legge (e i Giudici possono discostarsene se non le condividono, anche quando sono interpretative di Leggi promulgate dal Parlamento Italiano).
E cosa dice il Regolamento?
“11.Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività: a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso; b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.2
…
13.Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;
b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo;
c) «fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa; d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;
e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;
f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»: i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;
ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro.”
Nei considerata (in particolare al n° 24) che introducono il regolamento, leggiamo che la definizione di “zona umida” utilizzata è quella della Convenzione di Ramsar, né più né meno, perché ritenuta la più generale possibile, quella che comprende ogni possibile zona umida.
La Convenzione di Ramsar all’articolo 1 dà infatti la definizione generale di zona umida (quella scritta sopra), e all’articolo 2 indica quali zone umide, per caratteristiche particolari, dovranno essere indicate quali “zone umide d’importanza internazionale”: queste “zone umide di importanza internazionale” sono le “Zone Ramsar”. Ma la definizione dell’articolo 1 è quella che serve per individuare TUTTE LE ZONE UMIDE, anche quelle senza pregi particolari né ambientali né faunistici.
Zone e pareri
Sicché è pacifico che ci siano zone che sono zone umide a tutti gli effetti, ma che non sono designate quali “Zone Ramsar” (in Italia le Zone Ramsar sono pari a 74.000 ettari circa, ovvero 740 Km quadrati: una vera inezia). Peraltro nei pareri preparatori dell’ECHA, si legge che limitare il divieto del piombo alle sole zone umide designate come Ramsar o Rete Natura 2000 servirebbe a poco, considerate le grandi distanze percorse dai migratori: lo scopo del regolamento è vietare il piombo in tutte le zone umide da cui possano passare o nidificare gli uccelli acquatici (che per nostra fortuna non passano e non nidificano solo nelle zone Ramsar o nelle ZPS o nelle oasi…). Che le zone umide ai fini del divieto dell’uso del piombo non siano solo le zone classificate Ramsar o le zone umide ricadenti in Rete Natura 2000, lo dice senza mezzi termini la Commissione nella richiesta Eupilot 2023/10542 (arrivata a luglio 2023) in cui ricorda, purtroppo, che:
“… il Regolamento 2021/57 si attiene alla definizione esauriente di “zona umida” utilizzata dalla Convenzione Ramsar, che comprende tutti i tipi di zone umide, temporanee o permanenti, indipendentemente dalla loro designazione o ubicazione in un’area Ramsar (Zone Umide di Importanza Internazionale), un sito Natura 2000, una riserva naturale o un’oasi protetta. La definizione di “zone umide” nel Regolamento include in particolare le aree che sono parzialmente o totalmente asciutte in certi periodi dell’anno”.
La Commissione scrive poi che la circolare Ministeriale sarebbe in contrasto con il Regolamento Europeo sia in quanto limita le zone umide alle sole zone umide classificate Ramsar, Natura 2000 o oasi di protezione, sia perché escluderebbe le zone umide “temporanee”, quali potrebbero essere ad esempio le golene aperte dei fiumi planiziali, o le lanche fluviali legate al livello delle acque in alveo. Premesso che non può certo considerarsi “zona umida” una pozzanghera lasciata dalla pioggia, o finanche un allagamento a seguito di gravi fenomeni temporaleschi, urgono chiarimenti univoci da parte del Governo da trasfondere in provvedimenti legislativi certi e vincolanti: non solo per i cacciatori, ma anche per la vigilanza e i Tribunali.
Può essere considerato zona umida un ruscello?
Un ruscello, magari di montagna, è un “distesa d’acqua” ai sensi della definizione di zona umida della convenzione di Ramsar?
Una risaia, realizzata per essere allagata per alcuni mesi all’anno, anno dopo anno, è zona umida? Ma se un anno ci semino il mais, il frumento o la soia è ancora zona umida?
Gli appostamenti fissi agli anatidi realizzati con allagamento artificiale limitato alla stagione venatoria, sono “zone umide”?
Un canale di irrigazione (magari utilizzato una volta la settimana e poi lasciato asciutto) o di servizio di centraline idroelettriche, magari con letto e sponde artificiali in cemento, è zona umida?
Una piscina è una zona umida? È chiaramente una distesa di acqua dolce, artificiale, stabile e stagnante!
E un laghetto artificiale per la pesca sportiva?
Vero che la Convenzione di Ramsar fa riferimento anche alle distese d’acqua artificiali, ma potremmo convenire che un lago artificiale realizzato chiudendo una depressione con paratie o dighe possa far nascere una “zona umida”, ma non che lo sia anche un canale in cemento o un bacino cementato di raccolta acque…
Il ruolo del Governo
Forse il Governo potrebbe dare qualche indicazione chiara individuando come zone umide quelle che creano l’habitat di zona umida, magari indicando certe caratteristiche tipiche delle zone fluviali e lacustri, in modo da escludere chiaramente ad esempio i bacini imbriferi minori e certe infrastrutture che di certo non creano un habitat definibile “zona umida” come chiunque lo intenderebbe, ovvero un habitat con caratteristiche tipiche e specifiche per cui non basta un rigagnolo p un torrente per creare una “zona umida”.
E il chiarimento univoco (e legislativo) serve anche in ordine alle sanzioni applicabili a chi violi il Regolamento. L’aspetto sanzionatorio infatti è rimesso agli Stati Membri e, senza sanzione specifica, i Tribunali potrebbero provare ad applicare sanzioni relative all’uso di mezzi vietati o a fenomeni di inquinamento.
L’unica soluzione ragionevole, ad avviso del sottoscritto, a fronte del fatto che il divieto riguarda non solo l’uso, ma anche la semplice introduzione delle cartucce in zona umida se si va a caccia (sì, tenere le cartucce in tasca fa scattare la sanzione), sarebbe introdurre uno specifico divieto e una specifica sanzione amministrativa nella 157/92 per la detenzione (e l’uso) di siffatte munizioni, in modo da rispettare il regolamento e non far incappare per forza i cacciatori in conseguenze penali. Si tratterebbe di una modifica semplicissima degli articoli 21 e 31 della legge 157/92, che data l’urgenza, anche rispetto alla procedura Eupilot, in corso, potrebbe essere adottata anche prima dell’apertura con un Decreto Legge immediatamente esecutivo.
Oggi invece, nell’incertezza, potrebbe essere applicato, seppur con una stortura giuridica (della norma, e anche del sistema penale italiano se riferito alla mera detenzione, l’art. 30 lett. h) della 157/92 sull’uso di mezzi vietati (il divieto di uso delle relative munizioni non è contemplato nella 157/92, alle cui violazioni si applicano le sanzioni in essa previste, e non ad altre; e un conto è l’uso, altra la mera detenzione – anche da parte di accompagnatori disarmati! – che verrebbe parificata all’uso), ma qualcuno potrebbe anche pensare di provare a contestare violazioni ben più gravi in relazione al possibile danno ambientale.
Cabina di regia
In siffatto contesto l’invito alla massima prudenza lanciato dalla Cabina di Regia (ma, mi raccomando, non andate con i piedi di piombo nelle zone umide) è quanto di più ragionevole, opportuno e corretto per mettere i cacciatori al riparo da procedimenti penali, sperando che il Governo e le Regioni (per quanto di loro competenza) riescano invece a limitare il più possibile le ricadute del Regolamento Europeo, ovviamente rispettandolo. Magari addirittura convincendo la Commissione che in Italia limitare il divieto a zone Ramsar, Natura 2000 e Oasi di protezione quali zone umide di maggior pregio ambientale e faunistico sia sufficiente a far ritenere rispettato e applicato il Regolamento Europeo).
Il Regolamento però oggi si applica già così come è scritto, e non si attende la fine della procedura comunitaria. E, ripeto, la Circolare non è vincolante nelle aule dei Tribunali.
In ogni caso, per chi si sentisse sufficientemente garantito e ritenesse quello delle Associazioni Venatorie della Cabina di Regia un inutile allarmismo, ci sarà sempre la possibilità di affrontare un processo, magari vittoriosamente, ma a caro prezzo. (Avv. Lorenzo Bertacchi – Presidente Federcaccia Lombardia)