Una malattia non permanente
Una recente sentenza del Consiglio di Stato accende i riflettori su una situazione particolare che ha a che fare con il porto d’armi. Secondo i giudici, una inidoneità o una patologia temporanea non possono in alcun modo rappresentare un motivo per revocare la licenza. Nel caso di specie, si è trattato di una malattia agli occhi, da cui la protagonista della vicenda è poi guarita.
Il verdetto del TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna erano stati dello stesso avviso, tanto da dare ragione alla donna – una guardia giurata – nel corso del 2017. Contro questa pronuncia si è però scagliata la Prefettura che non ha tenuto conto della reversibilità della patologia. La spiegazione è presto detta: “La momentanea patologia della vista non avrebbe infatti pregiudicato la capacità di custodire l’arma presso l’abitazione”.
Le rassicurazioni dei medici
La diagnosi è datata 2015: per tre mesi la donna non sarebbe stata in grado di usare le armi, un arco temporale che poi è aumentato di altri 180 giorni. Il Consiglio di Stato ha fatto un po’ d’ordine dopo aver interpellato i medici militari che hanno in cura la guardia giurata: dopo le rassicurazioni è arrivata la sentenza di cui si è detto.