Calendario venatorio
Si comunica che in ottemperanza a quanto affermato dall’Ordinanza della VI Sezione del Consiglio di Stato resa stamattina [15 gennaio, n.d.r.] con cui si accoglie la domanda di sospensione della caccia ai turdidi ed alla beccaccia, e che detta ordinanza ritiene la sopravvenuta modifica dell’art. 18 legge 157/1992, esorbiti dall’oggetto del ricorso e tuttavia mantiene la sua efficacia con la conseguenza che fino all’emananda sentenza che definisca il giudizio in Umbria, la caccia ai turdidi e alla beccaccia possa continuare nel rispetto dei commi 1 e 1bis dell’art. 18 della Legge 157/1992. Infatti, la modifica dell’art. 18 recita che; in caso di concessione della sospensiva, è consentita la continuazione dell’attività venatoria in base alla legge e con i numeri di capi e orari previsti dall’ultimo calendario venatorio; cioè, in Umbria, quello 2023/2024 che al riguardo non era stato impugnato.
Valutazione di legittimità
L’ordinanza del Consiglio di Stato, lungi dall’escludere espressamente l’operatività del nuovo art.4 dell’art.18 della Legge 157/1992, si limita ad affermare che questo esorbita dalla valutazione di legittimità degli atti impugnati. Tanto si doveva per chiarimento e tranquillità per i nostri associati e non.
Incidenti di percorso
Infine un ringraziamento ai nostri due Presidenti Provinciali – Luca Coletti di FIdC Perugia ed Enrico Rifelli di FIdC Terni – e al nostro Presidente Nazionale Massimo Buconi, che sono sempre sul pezzo per seguire ed eventualmente risolvere se necessario gli “incidenti” di percorso (Il Presidente Regionale Federcaccia Umbra Nazzareno Desideri).