Federcaccia – Quanto apparso su alcuni organi di informazione [vedi link esempio a fondo notizia, n.d.r.] mi ha lasciato esterrefatto: il WWF ha denunciato 60 cacciatori “sorpresi” (ma erano nascosti?) a prelevare il cinghiale in giorno di silenzio venatorio qualificandoli di fatto come dei bracconieri. Come se non bastasse viene riportato che sono state denunciate anche tre guardie volontarie presenti al prelievo per aver omesso, secondo il WWF, di denunciare a loro volta i cacciatori. Per i non addetti ai lavori tale vicenda è da iscriversi tra gli “effetti collaterali” della sentenza n. 139/2017 della Corte Costituzionale che ha annullato la legge della Regione Liguria n. 29 del 30/12/2015 nella parte in cui disciplina il prelievo selettivo di fauna selvatica (cinghiale in particolare) per motivo di danno alle produzioni agricole. È da rilevare che la legge ligure in questione differisce da quella umbra solo perché non prevede il coordinamento di tali operazioni di prelievo da parte della Polizia Provinciale, cosa invece prevista nella nostra, solo che da noi, in materia di caccia, non c’è più la Polizia!
Giuristi ed Avvocati ci dicono che, avendo la sentenza della Corte annullato la legge ligure, la sua efficacia è limitata alla Regione Liguria. Che lo affermino gli uomini di legge nulla quaestio, ma che a ciò si appellino esponenti delle istituzioni e di qualche associazione lo ritengo fatto grave, in quanto si lasciano sfuggire il pericolo di “effetti collaterali” che si stanno puntualmente verificando a danno dei cacciatori e degli imprenditori agricoli. In detta sentenza, infatti, viene ricordato quanto previsto nell’art. 12, comma 2 e 3, art. 19, comma 2, e art 21, comma 1 lettera g, della legge 157/92 (legge sulla caccia); in detti articoli si definisce l’attività venatoria, si individuano i soggetti titolati ad effettuare i prelievi, non si consente il trasporto di armi da caccia (salvo giustificato motivo) in giorni in cui non è consentita l’attività venatoria.
Giuridicamente, afferma la Corte, in Liguria i cacciatori non possono effettuare i prelievi selettivi per danno e tali prelievi, essendo caccia, non possono essere effettuati nelle arre protette e nei giorni di silenzio venatorio. Guarda caso come invece avviene OPPORTUNAMENTE, in base alla nostra legge Regionale, in Umbria, in quanto tale attività non è considerata caccia. Le varie leggi regionali che si sono succedute negli anni, compresa quella umbra, hanno cercato di superare alcuni limiti oggettivi insiti nelle previsioni della legge nazionale; ora con la richiamata sentenza della Corte, per la Liguria, se ne sancisce la incostituzionalità. Boccone ghiotto per gli anticaccia che , ben sapendo che la portata giuridica è limitata alla sola legge impugnata, tentano di far sollevare la questione di legittimità anche in Umbria ed altrove con l’unico mezzo che hanno a disposizione: denunciare i singoli cacciatori autorizzati partecipanti agli interventi di prelievo, confidando nell’ apertura di un procedimento penale a loro carico nel quale sollevare la questione di legittimità costituzionale della nostra legge regionale, e nel frattempo della definizione processuale auspicare la revoca o sospensione della licenza.
Tale atteggiamento è mistificatorio, e direi anche vigliacco: infatti si colpisce il soggetto più debole, il cacciatore appunto, definendolo di fatto come un bracconiere mentre, in realtà sta collaborando ad attuare piani di controllo autorizzati dall’ Ente pubblico, quindi sta svolgendo un servizio di pubblico interesse, ostacolando il quale si produce, tra l’altro, un forte danno all’ attività agricola esposta al danneggiamento dei selvatici, quando in soprannumero, limitata tra l’altro nei risarcimenti dalla normativa comunitaria e dalle disponibilità. Il tutto con il risultato di un sempre più acceso conflitto tra mondo agricolo e venatorio (gli uni sempre più danneggiati e gli altri sempre più impediti ad intervenire): della serie “la guerra tra poveri è servita” e gli anti dell’uno e dell’altro se la ridono!
Di fronte a ciò l’Ente pubblico competente non può trincerarsi dietro a “definizioni giuridiche”, bensì ha l’obbligo, e l’interesse se lungimirante, a tutelare i soggetti attuatori dei propri piani: il peso e le conseguenze di questa situazione non possono essere lasciate ricadere sul singolo cacciatore! Saluto come benvenuta l’iniziativa delle Regioni prima e del Governo poi di voler risolvere la questione proponendo una modifica della 157/92 tramite la presentazione di specifici emendamenti alla finanziaria, ma detti emendamenti non sono stati mai approvati in quanto addirittura ritirati. A questo punto potrebbe verificarsi che i cacciatori, per “legittima difesa”, non partecipino più agli interventi di contenimento (i giorni di silenzio venatorio ed il luogo delle zone di ripopolamento sono un casus belli, sarà questione di ore e vedremo denunciato qualcuno anche in territorio libero!).
Mi auguro che la Regione assuma una forte iniziativa volta ad individuare le azioni e le soluzioni possibili magari coinvolgendo anche la Prefettura nella questione. Che ne pensate, il tema della tutela delle produzioni agricole e dell’attività venatoria irromperà in campagna elettorale? (Massimo Buconi – Vice Presidente Nazionale Federcaccia).