La disposizione è in contrasto con la normativa statale di riferimento ed è illegittima in quanto “legge provvedimento”. L’autorizzazione che può richiedere il proprietario o conduttore del fondo alla Provincia è in contrasto con l’articolo 842 del Codice Civile, dato che la materia è stata rimessa alla competenza esclusiva dello Stato. L’adesione dei cacciatori a non più di due Ambiti Territoriali di Caccia o Comprensori Alpini nella stessa stagione venatoria è in contrasto con l’articolo 14 della Legge 157/1992 e la libertà di esercizio venatorio.
Molto più articolato è il profilo incostituzionale del primo comma dell’articolo 13, secondo cui la Regione Piemonte adotta il calendario venatorio per determinare le specie cacciabili e i periodi di caccia, oltre al carniere giornaliero e stagionale. Lo stesso discorso vale per il divieto di utilizzo dei richiami vivi, in contrasto con la legge nazionale sulla caccia.