La Federcaccia ha commentato il disegno di legge sulla caccia che riguarda il Piemonte, rilevando una serie di incostituzionalità. L’auspicio dell’associazione venatoria è che il testo venga modificato, col Governo che dovrebbe vigilare sull’operato del Consiglio Regionale su una materia che è competenza legislativa dello Stato. L’esclusione della caccia a 15 specie (fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre variabile) non convince.
La disposizione è in contrasto con la normativa statale di riferimento ed è illegittima in quanto “legge provvedimento”. L’autorizzazione che può richiedere il proprietario o conduttore del fondo alla Provincia è in contrasto con l’articolo 842 del Codice Civile, dato che la materia è stata rimessa alla competenza esclusiva dello Stato. L’adesione dei cacciatori a non più di due Ambiti Territoriali di Caccia o Comprensori Alpini nella stessa stagione venatoria è in contrasto con l’articolo 14 della Legge 157/1992 e la libertà di esercizio venatorio.
Molto più articolato è il profilo incostituzionale del primo comma dell’articolo 13, secondo cui la Regione Piemonte adotta il calendario venatorio per determinare le specie cacciabili e i periodi di caccia, oltre al carniere giornaliero e stagionale. Lo stesso discorso vale per il divieto di utilizzo dei richiami vivi, in contrasto con la legge nazionale sulla caccia.