Per tutti questi anni non ci sono stati problemi, almeno fino allo scorso mese di febbraio. Il cacciatore ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e lo ha vinto, dato che il reato commesso quasi sei decenni fa viene considerato “tenue”. La Pretura si era pronunciata nel 1961, motivando la condanna con l’attitudine da caccia tenuta dal giovane e la violazione dell’articolo 699 del Codice Penale (“Porto abusivo di armi”).
In quel periodo storico, inoltre, non si poteva convertire la pena in una sanzione pecuniaria. Tra l’altro, la giovane età del cacciatore è stata considerata determinante per il comportamento tenuto, senza dubbio non abituale. Quindi, il TAR ha stabilito che la licenza di caccia non poteva essere negata soltanto per il precedente, ma bisognava approfondire tutte le circostanze legate alla situazione.