Un cacciatore 80enne è riuscito a vincere un ricorso molto particolare, quella che lui stesso ha definito una “questione di principio”. L’uomo potrà praticare l’attività venatoria nell’area della Rodeza, il quale fa parte del territorio di Tres, in provincia di Trento, ma che nel 1948 era stata concessa alla riserva di caccia di Taio. L’anziano ha confessato di non andare più a caccia, ma che doveva comunque risolvere questa situazione. I ricorsi sono stati tre, il primo all’ente di gestione venatoria, poi alla Provincia di Trento e infine al TAR. I giudici amministrativi gli hanno dato ragione dieci anni fa, ma un decreto provinciale aveva portato alla discussione presso il Consiglio di Stato.
L’Adige ha ricostruito la vicenda: “L’area della Rodeza un tempo era territorio di caccia per le doppiette di Taio. Nel 1948 era stato emesso un Decreto Prefettizio sulla nuova riserva Rodeza, dove potevano esercitare la caccia, in esclusiva, i cacciatori di Taio; che godevano di due riserve, quella a valle, e quella in oggetto, a monte. Cosa che avviene altrove: a Flavon con l’Alpe Flavona, Nanno con l’Alpe Nana, Cis con la Bordolona, ricorda Magnani. La differenza è che Taio non gode di un territorio montano; l’unico era appunto quello della Rodeza. La riserva a valle è pressoché impraticabile; tanto che dagli oltre 40 cacciatori di un tempo ora se ne contano solo una dozzina, perché la “riserva” a valle è molto urbanizzata, ci sono la strada statale, la ferrovia, la discarica di Iscle”.
Il quotidiano prosegue: “Il Consiglio di Stato afferma che «è incontestato da parte della stessa appellante (la Provincia) che l’uomo abbia esercitato l’attività venatoria (alla Rodeza) in posizione assimilabile alla figura di aggregato, dal 1976 al 1992, per due giorni in settimana con regolare permesso. Sottolineando le tesi della Provincia (imposizione dell’esercizio della caccia su un’intera riserva, e che venga impedito su una zona limitata e circoscritta della stessa), il Consiglio di Stato afferma che «non rileva l’assenza di specifiche previsioni regolamentari, essendo la stessa legge provinciale a contemplare tale possibilità». Per queste, ed altre considerazioni, l’appello della Provincia è stato respinto”.