Il Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, emanato dalla Commissione senza chiedere il parere del Parlamento europeo, stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, disposizioni che dovranno essere applicate a decorrere dal 29 aprile 2010 al fine di armonizzare l’applicazione del Regolamento (CE) n. 300/2008 , introducendo il divieto di trasportare munizioni nel bagaglio da stiva degli aeromobili.
Nell’appendice 5-B “Bagaglio da stiva” del regolamento in oggetto, si stabilisce che non è consentito ai passeggeri di trasportare nel proprio bagaglio da stiva “sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano in grado, di venire utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili”. In particolare, nell’elenco degli articoli proibiti figurano le “munizioni”. Si osservi che, fino ad oggi, il trasporto di munizioni nel bagaglio da stiva è sempre stato consentito senza compromettere né la sicurezza dei passeggeri né quella dell’aeromobile.
Considerato che il divieto di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 comporterebbe gravi conseguenze al settore del tiro sportivo ed ai praticanti l’attività venatoria, l’on. Sergio Berlato ha tempestivamente presentato un’interrogazione parlamentare prioritaria alla Commissione europea per sapere se essa fosse consapevole del grave danno che subirebbero tutti i cittadini europei che si recano periodicamente in tutti i Paesi del mondo per praticare l’attività venatoria, e soprattutto, per comprendere come giustifichi la recente inspiegabile introduzione del divieto in oggetto e se non ritenga opportuno rivederne i contenuti.
Riportiamo qui di seguito il testo della risposta della Commissione all’interrogazione in oggetto: “Il termine “munizioni” comprende un’ampia gamma di articoli potenzialmente pericolosi. Il trasporto di munizioni nel bagaglio a mano era già proibito dal regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell’ 8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione, in particolare ai sensi del punto 4.1.1.1, lettera d), primo trattino, dell’allegato. La Commissione ha inoltre deciso di includere esplicitamente le munizioni costituite da sostanze e/o dispositivi esplosivi e incendiari nell’elenco di articoli vietati nel bagaglio da stiva di cui all’appendice 5-B dell’allegato del Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile. Come è chiaramente specificato al punto 5.4.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010, che si applicherà a partire dal 29 aprile 2010, gli Stati membri sono tuttavia autorizzati ad adottare norme nazionali che permettono il trasporto degli articoli in questione a condizione che siano rispettate le norme europee applicabili in materia di sicurezza, e in particolare, le norme relative al trasporto di merci pericolose. Le norme che consentono il trasporto di alcuni tipi di munizioni possono essere contenute nelle norme nazionali in materia di sicurezza aerea, nel programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile (NASP) o in altre norme o legislazioni nazionali in materia di sicurezza e/o protezione. La Commissione ritiene che l’inclusione delle munizioni fra l’elenco degli articoli vietati nel bagaglio da stiva rafforzerà la sicurezza dei voli. Le deroghe al divieto imposto su determinati tipi di munizioni sulla base di norme nazionali e subordinatamente al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza tiene conto degli interessi di quanti praticano attività venatoria e di tiro sportivo”.
Per maggiori informazioni sulle interrogazioni parlamentari presentate dall’on. Sergio Berlato e sulle relative risposte:
https://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=IT&term=7&author=4746
La Risposta della Commissione Europea non si è fatta attendere, quì di seguito in versione integrale:
P-2095/10IT
E-2809/10IT
Risposta congiunta di Siim Kallas
a nome della Commissione
(27.4.2010)
Il termine “munizioni” comprende un’ampia gamma di articoli potenzialmente pericolosi. Il trasporto di munizioni nel bagaglio a mano era già proibito dal regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell’ 8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione , in particolare ai sensi del punto 4.1.1.1, lettera d), primo trattino, dell’allegato. La Commissione ha inoltre deciso di includere esplicitamente le munizioni costituite da sostanze e/o dispositivi esplosivi e incendiari nell’elenco di articoli vietati nel bagaglio da stiva di cui all’appendice 5-B dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile.
Come è chiaramente specificato al punto 5.4.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010, che si applicherà a partire dal 29 aprile 2010, gli Stati membri sono tuttavia autorizzati ad adottare norme nazionali che permettono il trasporto degli articoli in questione a condizione che siano rispettate le norme europee applicabili in materia di sicurezza e, in particolare, le norme relative al trasporto di merci pericolose. Le norme che consentono il trasporto di alcuni tipi di munizioni possono essere contenute nelle norme nazionali in materia di sicurezza aerea, nel programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile (NASP) o in altre norme o legislazioni nazionali in materia di sicurezza e/o protezione.
La Commissione ritiene che l’inclusione delle munizioni fra l’elenco degli articoli vietati nel bagaglio da stiva rafforzerà la sicurezza dei voli. Le deroghe al divieto imposto su determinati tipi di munizioni sulla base di norme nazionali e subordinatamente al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza tiene conto degli interessi di quanti praticano attività venatoria e di tiro sportivo.