Delibera regionale
Nella giornata di ieri è stata pubblicata sul Burt della Regione Toscana la DELIBERA 901 del 29-7-24 contenente il Piano di Prelievo del Daino. Tra le principali popolazioni di questo ungulato nella zona c’è quella del Parco delle Alpi Apuane.
I dettagli del testo
Questo il testo deliberato:
Si approva il documento “Piani di prelievo della specie Daino, per la stagione 2024-25, relativi ai 14 Comprensori di gestione della specie in Regione Toscana” di cui all’allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (UdG).
Classi di età
Si stabilisce, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del Daino in funzione delle classi di sesso/età :
Maschi adulti (palanconi)
dal 15 agosto al 20 ottobre 2024 e
dal 1° novembre 2024 al 15 marzo 2025
Maschi sub-adulti
(balestroni)
dal 15 agosto al 20 ottobre 2024 e
dal 1° novembre 2024 al 15 marzo 2025
Maschi giovani (fusoni)
dal 15 agosto al 20 ottobre 2024 e
dal 1° novembre 2024 al 15 marzo 2025
Femmine adulte, sottili e Piccoli (entrambi i sessi)
dal 15 agosto al 20 ottobre 2024 e
dal 1° novembre 2024 al 15 marzo 2025
3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all’agricoltura;
4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti dalla l.r. 3/94, il prelievo nelle aziende agrituristico venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto indicato all’art. 70 del DPGR 36/R/2022;
5. di disporre che per l’attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve;
6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all’art. 6 della l.r. 20/2002;
7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale;
8. di disporre altresì che i titolari di ciascuna UdG debbano inserire mensilmente nel Portale regionale TosCaccia gli esiti dei prelievi effettuati;
9. di stabilire che l’attuazione dei piani, avvenga secondo quanto previsto dall’art. 28 bis, comma 6 della predetta l.r. 3/94;
10. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all’approvazione del presente piano;
11. di stabilire che il contrassegno di abbattimento di ciascun capo, qualora conservato assieme al trofeo del medesimo, costituisce il requisito per la legittima conservazione del trofeo.