Nel ricorso si contesta da parte dei ricorrenti, la forma della braccata come modalità per il controllo della specie cinghiale ai sensi dell’articolo 37 della Legge 3/94. In sostanza si sostiene che tale modalità non risponde ai pareri e rilievi forniti da Ispra poiché non risponde a criteri di selettività e che le attività di controllo devono essere applicate solo a seguito dell’utilizzo di metodi ecologici. Inoltre, viene anche sollevato il tema riguardante la presunta illegittimità costituzionale dell’articolo 37 della Legge 3/94 commi 3,4,4 ter in riferimento all’articolo 117 comma 2 lettera S della Costituzione nella parte in cui vengono autorizzati all’attuazione degli interventi di controllo anche i soggetti abilitati oltre alle guardie venatorie, i proprietari e i conduttori dei fondi, le guardie forestali e comunali munite di licenza di caccia.
Un eventuale pronunciamento di accoglimento di queste istanze o l’eventualità dell’accoglimento della richiesta di sospensiva da parte del TAR Toscana, potrebbe nei fatti mettere in serio pericolo il proseguimento degli interventi di controllo, in art. 37, provocando inevitabili ricadute negative per i bilanci degli ATC, per i danni alle coltivazioni in un periodo molto delicato dell’anno e per le conseguenze sulla biodiversità e nei rapporti intraspecifici per le varie specie di fauna selvatica. La Confederazione Cacciatori Toscani seguirà con attenzione questo nuovo fronte nella certezza che la Regione Toscana abbia cura di predisporre le necessarie controdeduzioni contro questo ennesimo tentativo di attacco al ruolo e le competenze che Le spettano. Nel frattempo, vogliamo sottolineare una buona notizia riguardante proprio l’argomento della legittimità costituzionale sull’ affidamento degli abbattimenti dei soggetti autorizzati al controllo. Un analogo ricorso presentato dallo stesso cartello animal-ambientalista al TAR della Lombardia, ha visto respinta dallo stesso tale contestazione. Un buon precedente che speriamo sia seguito anche in Toscana.