La scelta della Regione Toscana
È stata approvata dalla Giunta Regionale Toscana la Delibera per il prelievo in deroga della specie Storno. Nello specifico la Delibera stabilisce:
di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (Sturnus vulgaris) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e il 17 dicembre 2023 compreso;
di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a) nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purchè in piena terra;
b) in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
Numero di capi
di stabilire in 20.000 il numero di capi di storno (Sturnus vulgaris) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2023 in attuazione del presente provvedimento;
di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (Sturnus vulgaris) e disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie debbano obbligatoriamente registrarsi ed utilizzare il tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) per l’annotazione dei capi abbattuti;
di consentire il prelievo da appostamento dello storno (Sturnus vulgaris) esclusivamente ai cacciatori anagraficamente residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l’intero periodo (1 settembre – 17 dicembre 2023) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
di non consentire l’uso di richiami della specie di riferimento;
di vietare la vendita degli storni (Sturnus vulgaris) prelevati;
di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
di dare atto che la vigilanza sull’applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/94;
Ulteriori disposizioni
Stabilisce inoltre:
di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 19 bis della legge 157/1992;
che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 lett. q) L.R. 3/94;
di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione, tenuto conto dell’eventualità di ritardi o di errori nella trasmissione dei dati attraverso il tesserino venatorio digitale, al raggiungimento di 19.500 capi abbattuti, provveda alla sospensione del prelievo. L’eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata mediante la APP Toscaccia (tesserino venatorio digitale) o sistemi ad essa collegati (fonte: FIDC-Uct).