Come riferito dalla FITAV, in seguito alla pubblicazione del Decreto legge n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020) e della Circolare del Ministero dell’Interno del 13.5.2020 (557/PAS/U/005144/12982.D(11), le rispettive scadenze delle licenze e dei libretti di porto di fucile per tiro a volo, caccia o difesa personale sono le seguenti. Le licenze (foglio interno) in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 sono prorogate fino al giorno 29 (incluso) ottobre 2020. Invece, i libretti (che vengono qui in considerazione come documenti di identità) in scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi continuano ad avere validità soltanto fino al giorno 31 agosto 2020: dopo tale data, andranno rinnovati.
Come si constata, c’è una distinzione tra scadenza della licenza (29 ottobre) e scadenza del libretto (31 agosto). Tuttavia, la Circolare precisa che la licenza continua a esser valida (dunque, permette tutte le attività di legge) anche nel caso in cui il libretto sia già scaduto dopo il 31 gennaio: con la sola precisazione che, in tal caso, il titolare avrà l’accortezza di portare con sé altro documento di riconoscimento (patente, carta di identità) che eventualmente esibirà , a richiesta, con la licenza di porto d’armi.