Nel settembre 2018 è stata approvata dal Consiglio regionale della Liguria, su proposta dell’Assessore Mal, la legge regionale n. 17/2018 per modificare, dopo quasi trentadue anni, la legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione). Le modifiche, oltre a disporre alcuni necessari adeguamenti (come il passaggio delle competenze dalle Province alla Regione o l’adeguamento dell’importo delle sanzioni dalle lire all’euro), hanno introdotto due principali novità:
1- la possibilità di far preparare al tassidermista le spoglie di animali:
-anche appartenenti a specie non cacciabili, trovati morti per cause diverse dalla caccia, previa presentazione del certificato di un veterinario;
-appartenenti a specie cacciabili, sottoposti dopo l’abbattimento a trattamenti di lunga conservazione (ad esempio il congelamento) e portati al tassidermista al di fuori del periodo in cui ne è consentita la caccia, sempre con adeguato certificato veterinario;
2- la possibilità di denunciare alla Regione il possesso di animali imbalsamati, preparati prima del 1984, senza incorrere in sanzioni.
Nei confronti della nuova legge sulla tassidermia il Governo, su proposta del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 236 depositata il 15/11/2019, ha dato ragione alla Regione Liguria su tutti i punti: la prima censura è stata dichiarata inammissibile per mancanza di adeguate motivazioni, mentre la seconda e la terza questione di legittimità costituzionale proposte dal Governo sono state dichiarate non fondate. Dopo la sentenza della Consulta, pertanto, nulla cambia per le norme regionali liguri in materia di tassidermia che continuano ad essere pienamente valide e, grazie alle modifiche introdotte un anno fa, più concrete e adeguate ad un’effettiva tutela della fauna (ANUUMigratoristi).