Questo l’estratto dell’ordinanza: “Tenuto conto che il periodo delle festività natalizie è terminato e considerato comunque che la comunicazione impugnata precisava che l’attività venatoria doveva essere esercitata nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione Covid 19 (mantenere la distanza di sicurezza e indossare la mascherina), che, come già precisato nel decreto n. 629 del 30 dicembre 2020, l’attività venatoria doveva in ogni caso essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni contenute nel calendario venatorio (orari di caccia e carniere giornaliero e stagionale), non si ravvisa, allo stato, il pericolo di un danno grave ed irreparabile; Considerata la natura della controversia sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare; il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, respinge l’istanza cautelare” (Arci Caccia).
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