Il TAR ha dato ragione alle Marche, riconoscendo l’annullamento della delibera e confermando che in quel caso non c’erano i presupposti per esercitare il potere sostitutivo da parte del Governo stesso. Era quindi giusto e legittimo mantenere la data del 31 gennaio.
Il Governo può sostituirsi alle regioni anche quando non sono rispettate le norme o i trattati internazionali oppure ancora la normativa dell’Unione Europea, a patto che ci sia un’assoluta urgenza e senza mettere in pericolo le finalità che sono contemplate dall’articolo 120 della Costituzione. I giudici hanno deciso di seguire l’orientamento degli altri giudici amministrativi che hanno seguito casi identici, vale a dire in relazione alla Toscana e alla Liguria.