La sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è espressa con una sentenza molto importante in merito al porto d’armi. In estrema sintesi, una condanna che risale a vent’anni fa non può compromettere il possesso della licenza: il pronunciamento dei giudici del TAR è arrivato dopo il ricorso di un uomo che si era visto negare il rilascio del porto di fucile ad uso sportivo a causa di un precedente per danneggiamento. All’epoca questa persona era appena maggiorenne.
Ecco cosa si legge nella pronuncia: “Il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile è stato adottato dalla Questura di Varese con esclusivo riferimento ad un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo in data 16 giugno 1997, per un fatto di concorso in un danneggiamento commesso nel 1996, quando il ricorrente era appena diventato maggiorenne. Il giudizio prognostico di inaffidabilità, proprio perché finalizzato a prevedere gli sviluppi futuri della condotta del richiedente, deve essere elaborato tenendo in considerazione non solo le condotte passate ma tutti gli elementi riscontrabili al momento della sua formulazione.
La Questura non ha neppure accertato se il fatto di danneggiamento sia stato commesso dal ricorrente con modalità violente, tali da essere pericolose per l’incolumità delle persone, per l’ordine pubblico o per la tranquilla convivenza collettiva. Osserva il Collegio che l’attualità dell’inaffidabilità del ricorrente nel non abuso delle armi non si può evincere dalla circostanza che questi abbia omesso di dichiarare, in sede di istanza di rilascio della licenza di porto di fucile, di aver riportato una condanna penale definitiva per il reato di danneggiamento”.