Come sottolineato da Federcaccia, è stata ribadita la mancanza di presupposti perché il Governo potesse intervenire con i poteri sostitutivi: per i giudici, inoltre, la giustificazione del caso EU Pilot non è un’integrazione all’accertamento del mancato rispetto delle leggi comunitarie, elemento fondamentale per far subentrare questi poteri. Nel comunicato si può leggere come il TAR Liguria abbia rilevato un altro aspetto interessante.
In effetti, la guida della Commissione Europea alla disciplina della caccia per quel che concerne l’applicazione della Direttiva 147 del 2009 (“Conservazione degli uccelli selvatici”) permette alle regioni degli Stati membri di fissare date diverse per ogni singola specie. Nello specifico, si possono modificare i giorni dei Key Concept in caso di dati scientifici che evidenzino la differenza nell’inizio della migrazione pre-nuziale.
La pronuncia appena spiegata viene giudicata “importantissima” da Federcaccia, la quale ha usato anche l’aggettivo “storica” senza timore di esagerare: la federazione aveva sostenuto più volte l’importanza di questi dati tecnici e scientifici, vale a dire quelli che sono pubblicati dalle ricerche ufficiali e dagli studi aggiornati per le regioni. In aggiunta, la guida interpretativa è stata ritenuta più che valida, come sostenuto dall’associazione e dai suoi uffici tecnici, a cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per aver consentito di raggiungere un simile risultato. La nota si conclude con un auspicio.
Federcaccia spera infatti che il Ministero dell’Ambiente e il Consiglio dei Ministri prendano atto della totale mancanza di sostenibilità delle loro posizioni sul tema: di conseguenza, dovrebbero rivedere da cima a fondo le loro convinzioni e lasciare perdere una volta per tutte questo obiettivo, dato che non ha alcun motivo di esistere da ogni punto di vista il cambiamento dei tempi di caccia della migratoria per il tordo bottaccio (discorso valido anche per beccaccia e cesena).