Come reso noto dalle tre associazioni ambientaliste LAC, ENPA e LAV, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha deciso di accogliere il loro ricorso e di sospendere la caccia allo storno nella giornata di ieri, lunedì 3 ottobre 2016. La delibera esaminata dai giudici è quella che risale allo scorso 17 giugno e che aveva autorizzato il prelievo in deroga nel periodo compreso tra il 25 settembre e il 25 dicembre.
Secondo le associazioni, la motivazione della tutela della produzione di olive è “fasulla” e non può giustificare l’abbattimento di 11mila esemplari da parte dei cacciatori. Inoltre, sarebbero stati scelti territori troppo grandi, ricomprendendo anche comuni liguri che non possono essere classificati come olivicoli. Il blocco sarà comunque temporaneo e durerà fino al prossimo 27 ottobre, cioè fino al giorno in cui ci sarà la pronuncia collegiale di sospensiva.
Da ieri abbattere gli storni comporta un rischio penale e quello di sequestro giudiziario del fucile, oltre che delle prede eventualmente abbattute. Le associazioni hanno anche voluto sottolineare che delibere come queste non siano importanti, in quanto già oggetto di censure, e che non si dovrebbe più accontentare la “frangia minoritaria del mondo venatorio”.
Come al solito noi cacciatori subiamo i balletti dei ricorsi al Tar delle varie associazioni anticaccia,
Nella direttiva CE 2009/147 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Allegato II parte B, lo Storno è considerato cacciabile nei seguenti stati: Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia,Cipro,Malta,Ungheria, Romania.
Se i nostri parlamentari europei per le specie cacciabili in Italia, si sarebbero adeguati a queste nazioni, non ci sarebbero più ricorsi al TAR.