La presentazione del ricorso
Federazione Italiana della Caccia, ANUUMigratoristi, Enalcaccia, Arci Caccia, Italcaccia e Associazione Nazionale Libera Caccia: sono queste le associazioni venatorie che hanno presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per riconoscere la natura non vincolante delle linee guida della Valutazione di Incidenza Ambientale (meglio nota come VINCA).
L’intervento di WWF e LIPU
Il ricorso è stato inoltrato contro il Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Politiche Agricole e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra l’altro, c’è stato anche l’intervento ad opponendum del WWF e della LIPU. Il TAR è stato molto chiaro in questo senso: “Al riguardo deve osservarsi che la direttiva “Habitat” è stata recepita, nel nostro ordinamento, con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, il cui art. 5 prevede l’obbligo di assoggettare a VIncA i piani faunistico-venatori. Le Linee Guida impugnate sono state poi adottate per rispondere alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la uniforme e corretta attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4 della direttiva“.
Un atto di indirizzo
La sentenza prosegue: “Le Linee Guida non vanno, però, a modificare la vigente normativa nazionale, né alle stesse può essere riconosciuta natura provvedimentale: esse costituiscono un atto di indirizzo, condiviso con Regioni e Province autonome. Come tali, esse non vincolano l’attività amministrativa dei soggetti competenti in ordine all’approvazione dei calendari venatori, né potrebbero sostituire o incidere sugli atti normativi e/o amministrativi che i singoli soggetti istituzionali sono chiamati ad adottare. Pertanto, alle stesse non può essere attribuita efficacia lesiva, riconducibile solo agli atti amministrativi applicativi delle medesime, con conseguente inammissibilità del ricorso“.