Si sta parlando dell’atto emesso lo scorso 21 gennaio dal direttore del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca della provincia lombarda. La LAV chiedeva anche che fossero annullate le di questo piano. I giudici amministrativi hanno rilevato diverse anomalie nel rimodifiche all’allegato A delle linee guida regionali corso. Prima di tutto, l’associazione ambientalista non è stata ritenuta legittimata a intervenire per tutelare una specie come la nutria, visto che non è protetta ed è considerata da distruggere come nociva.
Inoltre, il piano di contenimento è stato giudicato conforme alla Costituzione: come sottolineato nella sentenza, il contenimento viene effettuato non solo da soggetti indicati dalla legge sulla caccia, ma anche da cittadini volontari (dopo aver seguito corsi di formazione). Di conseguenza, il contenimento e l’eradicazione non possono essere considerati “caccia”, diversamente da quanto aveva spiegato la LAV. Quest’ultima è stata quindi condannata a rifondere la Provincia di Brescia, l’Unione Provinciale Agricoltori e la Regione Lombardia le spese del processo.