“Prendiamo atto con piacere della sentenza del Tar regionale della Calabria sul ricorso contro il calendario venatorio della scorsa stagione per diversi fattori: in primo luogo finalmente è stata riconosciuta l’importanza dell’iniziativa presa primariamente da Federcaccia nell’essersi data carico di impugnare come illegittima perché contraria alla legge la previsione delle Linee Guida di sottoporre obbligatoriamente, non solo i piani faunistici, ma anche i calendari venatori alla valutazione di incidenza ambientale, in secondo luogo è stata ribadita la validità degli argomenti e studi per discostarsi dal parere ISPRA ed è stata confermata la validità del piano faunistico prorogato per legge”.
Così il Vice Presidente nazionale e Presidente regionale Federcaccia Calabria Giuseppe Giordano ha commentato la notizia della sentenza pronunciata in data 9 aprile dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) sul ricorso del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da WWF e Lega Italiana Protezione degli Uccelli – Lipu contro la Regione Calabria e ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, oltre che della stessa Federcaccia. La sentenza dichiara improcedibile il ricorso su due punti, avendo la Regione Calabria adempiuto a quanto prescritto dal TAR in sede cautelare (Vinca su sito Sila Grande e sottrazione del periodo di caccia alle specie consentite in pre apertura), mentre lo respinge sulle stagioni e le specie cacciabili, ritenendo “non irragionevoli” le argomentazioni e gli studi presenti nella relazione tecnica allegata al Calendario Venatorio 2020-2021 della Regione, anche per quanto concerne moriglione e pavoncella.
Inoltre, sospende il giudizio in attesa della definizione del ricorso proposto da Federcaccia Nazionale e da altre AAVV nazionali riconosciute dinanzi al TAR Lazio avverso le Linee Guida che sottopongono a Vinca anche i calendari faunistico venatori. “Siamo ovviamente molto soddisfatti per la decisione del TAR e il ruolo giocato dalla Federazione in Calabria, ancora una volta unica associazione a costituirsi concretamente e non solo per essere elencata fra i ricorrenti, al fianco della Regione – ha proseguito Giordano –. Devo ringraziare anche in questa occasione l’avvocato Alberto Bruni di Firenze che con il suo intervento è stato fondamentale, insieme all’Avvocatura Regionale e agli uffici regionali per la completezza della relazione tecnica.
È di grande soddisfazione valutare che è la terza volta consecutiva che il TAR ritiene corrette le stagioni di caccia attuate in Calabria, dall’apertura generale alla terza domenica di settembre alla chiusura al 31 gennaio, alla chiusura della quaglia il 30 novembre etc. etc., anche grazie a studi ed elementi tecnici forniti dall’Ufficio Studi Federcaccia”. “In attesa del pronunciamento del TAR Lazio, rinnovo adesso alla Regione le più volte presentate raccomandazioni a lavorare alacremente e in stretta relazione con il mondo venatorio per garantire ai cacciatori calabresi una stagione venatoria 2021-2022 libera da tutte quelle turbative che hanno falcidiato la stagione passata. Un obbiettivo cui anche questa sentenza prelude. Federcaccia ancora una volta ha dimostrato di essere al fianco dei cacciatori con fatti concreti, senza perdere tempo in proclami e grida che servono solo ad agitare gli animi senza risolvere nulla”, ha concluso il Vice Presidente Giordano.