Per i giudici amministrativi nella decisione la Questura «ha escluso la sussistenza del requisito della buona condotta postuma e stabilito l’inaffidabilità del richiedente a detenere armi solo in base alla segnalazione dei carabinieri». Come osservato nella memoria del ricorso «alla sanzione inflitta dai militari non era seguito alcun provvedimento giudiziario e la prefettura aveva archiviato il procedimento.
Le analisi effettuate nell’aprile di quest’anno – si legge ancora nel ricorso – hanno dimostrato l’assenza di positività da sostanze stupefacenti». Per il Tar dunque «l’inidoneità al rilascio del porto d’armi correlata all’assunzione anche occasionale di droghe non può costituire ragione ostativa quando il fatto sia risalente a molti anni prima della presentazione della domanda di rilascio» (Brescia Oggi).