Con Ordinanza pubblicata in data 20 settembre 2019 la Prima Sezione del Tar di Bari [Presidente Scafuri – Relatore Allegretta] ha respinto la richiesta presentata dall’ Associazione Verdi Ambiente Onlus con cui era stato impugnato il calendario venatorio regionale per l’annata 2019/2020. Nel predetto giudizio, contro tale richiesta, si è costituita l’Associazione Nazionale Libera Caccia, nella persona del Presidente Regionale Flavio Maglio, la quale ha affidato la difesa delle sue ragioni agli Avv.ti Danilo Lorenzo e Sergio Camassa.
Nei particolari l’Associazione Verdi Ambiente aveva censurato la legittimità del Calendario Venatorio Regionale sotto vari punti di vista perché in contrasto con il parere dell’ISPRA, sia con riferimento ai periodi di pre-apertura e post-apertura della caccia, sia per i periodi di caccia per le diverse specie cacciabili. Le altre censure mosse al Calendario Venatorio si incentravano sulla tipologia di munizioni utilizzabili nella caccia agli ungulati, sui periodi di prelievo di alcune specie cacciabili, sulla mobilità regionale dei cacciatori e sulle modalità di utilizzo delle botti in resina o plastica utilizzate nella caccia agli acquatici.
Nel corso del suo intervento l’Associazione Nazionale Libera Caccia – sede regionale della Puglia, a mezzo dei citati Avv.ti Danilo Lorenzo e Sergio Camassa, ha smontato tutti le censure prodotte dagli ambientalisti ed ha evidenziato la natura non vincolante del parere ISPRA, il pieno rispetto del calendario venatorio regionale all’Art. 18 della legge n. 157/1992 la quale elenca le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria. I nostri avvocati di fiducia hanno condiviso e sostenute le motivazioni della Regione Puglia avendo questa puntualmente e dettagliatamente motivato le ragioni per le quali aveva inteso consentire la caccia delle singole specie animali nei periodi di tempo ivi indicati, motivazioni e argomentazioni connotate sia da contenuti di carattere tecnico-scientifico, sia dalle peculiarità della Regione pugliese.
Con la citata Ordinanza il TAR Bari ha respinto la richiesta di sospensiva del Calendario Venatorio Regionale, dando ragione all’Associazione Nazionale della Libera caccia e salvando in tal modo l’intera stagione venatoria nella Regione Puglia. “Sono particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto”, ha commentato il Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Libera Caccia Flavio Maglio, il quale si è detto sempre più convinto della scelta operata di costituirci in giudizio in maniera autonoma. Se ciò non avessimo fatto non avremmo ottenuto questo risultato. A riprova di ciò è sufficiente rileggere le memorie predisposte dai nostri legali per comprendere la validità delle osservazioni. Infatti “L’Ordinanza del TAR Bari ricalca molte delle ragioni sostenute dalla nostra associazione. Il calendario venatorio pugliese ha coniugato alla perfezione sia le esigenze della caccia, che è e rimane una attività perfettamente legale e legittima, sia le esigenze dell’ambiente e della fauna ove si consideri che – giustamente – è imposto un numero massimo di specie cacciabili per ogni giornata di caccia e comunque un tetto massimo di abbattimenti nell’intero periodo di apertura. Sono altresì ben salvaguardati e rispettai i periodi di nidificazione, di svernamento e di transito delle specie. La caccia è e rimane uno sport ed una passione che non può prescindere dal rispetto dell’ambiente e in questo il TAR di Bari ha sicuramente approvato il contenuto del Calendario Venatorio Pugliese”.
Un ringraziamento mio personale e di tutta l’Associazione che rappresento ai vari livelli desidero rivolgere ai nostri legali Avv.ti Sergio Camassa e Danilo Lorenzo per aver saputo più e meglio di altri rappresentare le ragioni sia tecniche che giuridiche che hanno presieduto alla stesura del calendario venatorio. Pur non essendo uomo di diritto, posso assicurarvi che il loro è stato un intervento senza pari , per essersi impegnati in una difesa dei cacciatori sulla base delle argomentazioni sopra esposte che non poteva essere certo quella del pagamento delle tasse che , in quanto tali, avrebbe dato loro il diritto a cacciare. L’odierna sentenza delle TAR di Bari costituisce una pietra miliare in materia di caccia. Grazie ancora amici Avv.ti Sergio Camassa e Danilo Lorenzo.
Lecce,20/09/2019 Associazione Nazionale Libera Caccia – Sez. Puglia