I giudici hanno stabilito come le decisioni del Prefetto non si siano basate sul procedimento penale a carico dell’interessato, ma sull’esplosione del colpo d’arma da fuoco, un comportamento che configura un utilizzo improprio del fucile. L’unica ipotesi di provvedimento sindacabile è quella di una irrazionalità macroscopica oppure un travisamento dei fatti.
Per il Tribunale Amministrativo, inoltre, la licenza viene rilasciata soltanto per l’attività venatoria e il colpo in aria rappresenta un utilizzo difforme. Da diverso tempo, ormai, si parla di legittima difesa e una sentenza del genere non potrà che provocare un ampio e acceso dibattito tra i cacciatori.