L’estratto a cui si è fatto cenno sopra parla del periodo di prelievo per la caccia di selezione che è consentito nelle aree non vocate: si tratta dell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, quindi l’intero anno. Gli Ambiti Territoriali di Caccia hanno la possibilità di sospendere le attività venatorie nelle aree non vocate che sono incluse nel territorio a caccia programmata oppure in parti delle stesse.
Il periodo a cui fare riferimento è quello della caccia in braccata nelle aree vocate di ogni comprensorio, come definito dal calendario venatorio regionale. In caso di sospensione, nelle aree non vocate gestite dagli ATC è comunque consentita la caccia al cinghiale in forma singola alla cerca o, in alternativa, con la tecnica della girata. I cacciatori ammessi a questo prelievo devono essere iscritti all’Ambito o autorizzati da istituti privati.