Il Sindacato Venatorio Italiano critica aspramente l’“assurda delibera” del Comune di Mantova contenente il divieto di caccia ed altre misure a “tutela della fauna” di chiaro stampo animalista.
In merito alla delibera n.10/2015 del Comune di Mantova, avente ad oggetto Regolamento per la tutela del Benessere degli animali a firma del Sindaco Nicola Sodano, ed in modo particolare all’art. 23 che testualmente recita “ in tutto il territorio comunale è vietata l’attività venatoria. Sono Fatte salve le disposizioni nazionali e regionali per l’eradicazione di specie aliene per motivi sanitari e/o di sicurezza” Possiamo, solo, prendere atto che la predetta delibera appare del tutto illegittima, in quanto preme qui ricordare, che la legge nazionale che regola l’attività venatoria è la 157/92 mentre quella regionale è statuita dalla legge n. 23/93. Tali diposizioni normative nessun riferimento fanno alla deroga inerenti lo svolgimento dell’ars venandi in capo ai comuni. Si ricordi che i comuni hanno solo il potere di limitare per brevi periodi e solo per ragioni urgenti l’attività venatoria garantendo comunque lo svolgimento della predetta attività così come stabilito dai Calendari Venatori che, ricordiamo vengono emanati con legge REGIONALE. Si veda T.A.R. Abbruzzo Sent. N. 137 Sez. 1 15.03.2011: ordinanza sindacale ex art. 54, c. 2 d-lgs. N. 267/2000- Divieto di caccia per insostenibilità del carico venatorio- illegitimità. Deve ritenersi illegittima l’ordinanza sindacale emanata ex art. 54, comma 2 del d.lgs 18 afgosto 200 n. 267con la quale è fatto divieto di caccia per trenta gioni per l’insostenibilità del carico venatorio per la sicurezza della popolazione e degli stessi cacciatori.
Gli scopi perseguiti dal Sindaco, nel caso di specie, non sono infatti coerenti con quelli tassativamente fissati dalla norma (cfr TAR Piemonte n.88/2006), posto che l’insostenibilità del carico venatorio è circostanza di fatto valutabile UNICAMENTE dall’ente preposto dalle funzioni amministrative in materia (la Provincia), con la conseguenza che il Sindaco non può sovrapporsi a tale esclusiva, in funzione di controllo o sostituiva di tale potere.
Quindi dalla lettura della predetta sentenza ben si comprende come altri, goffi, tentativi da parte di altri sindaci sono già stati scongiurati con interventi energici presso le sedi giudiziarie competenti le quali hanno il sacro compito di ristabilire l’ordine ed in questo caso le competenze dei singoli enti locali. Quindi si può ben prevedere che un ulteriore carico economico sarà posto in capo ai cittadini di Mantova in quanto il Comune dovrà utilizzare ulteriori soldi pubblici per giustificare nei Tribunali le proprie, scellerate, decisioni. Inoltre si rileva come ancora una volta tali decisioni siano prese senza contradditorio con le associazioni di categoria (Venatorie, agricole etc.) avendo invece come unico interlocutore le associazioni ambientaliste, che come previsto nella delibera in parola avranno un ruolo di collaborazione, sperando solo che ciò non si traduca in un ennesimo tentativo di recuperare fondi.
Infine si invita chi di competenza ad utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento ci mette a disposizione al fine di contrastare la predetta delibera così da non creare un precedente che potrà portare solo ad un disastro per il mondo della caccia e non solo. Quindi ritengo che tale delibera debba essere impugnata tempestivamente presso il TAR competente al fine di annullare questo tentativo di golpe del Sindaco di Mantova.
Barbara Mazzali
Portavoce Sindacato Venatorio italiano
( 28 febbraio 2015 )