Il Sindacato Venatorio Italiano diffida la Regione Campania al rispetto delle leggi per quanto concerne l’emanazione del Calendario Venatorio 2014-2015 e la rideterminazione dei confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di competenza regionale, “Ridateci il nostro territorio”.
La Regione Campania con l’introduzione della legge regionale n. 26 del 9 agosto 2012, modificata con legge n. 12 del 6 settembre 2013, all’art. 9 c. 1 bis, testualmente sentenziava: “La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede alla rideterminazione dei confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di competenza regionale al fine di rispettare i criteri di cui al comma 1”, che a sua volta prevede che il territorio protetto deve essere: “non inferiore al venti per cento e non superiore al trenta per cento del totale”.
Il tempo è tiranno…per chi non lo sa gestire. I sei paventati mesi sono trascorsi e nulla è accaduto. Lo SVI, con la fierezza e la pazienza del predatore accorto, ha atteso il trascorrere del tempo ed il 14 aprile c.a. ha provveduto a diffidare la Giunta Regionale, il Presidente della Regione e l’Assessore al ramo ad adempiere al dettato legislativo, entro e non oltre i trenta giorni. Pena una formale denuncia all’A.G. affinché verifichi se tale comportamento omissivo integri estremi di reato e di quale gravità. Inutile quasi ribadire che il recupero del territorio rappresenterà una opportunità non solo per i cacciatori ma anche per tutti coloro che vivono, gestiscono e lavorano la terra (si pensi ad agricoltori, allevatori, pastori), le cui attività, oggi, sono compresse da centinaia di lacci e laccioli che gli impediscono di svolgere liberamente il proprio lavoro, con forti perdite in termini economici, culturali e di tradizioni contadine.
In tale diffida lo SVI non si è limitato a richiedere la restituzione del territorio, tout court, ma ha anche “suggerito” un adeguato piano di azione e di recupero che si sostanzia in:
1) soppressione o accorpamento dell’ATC di Napoli, in quanto ha una superficie inadeguata e insufficiente rispetto al numero di cacciatori in esso residenti. Infatti per i 15.284 cacciatori sarebbe necessario, per rispettare l’indice di densità venatoria, un territorio pari a Ha 290.770, mentre quello attuale è di soli Ha 23.062, capace male appena a soddisfare le esigenze di 4.242 cacciatori;
2) ridimensionamento dell’area contigua dell’ATC Salerno 2, divenuta riserva di caccia esclusiva di soli 3.993 cacciatori per i quali sarebbe sufficiente un territorio pari a Ha 75.912, rispetto a Ha 109.903 attuali, potendo così recuperare, con questa sola operazione, ben Ha 33.991(territorio di cui usufruivano non solo i cacciatori residenti in provincia di Salerno ma anche in altri ambiti – si pensi ad esempio ai cacciatori partenopei);
3) l’immediata chiusura di poltronifici inutili e mal gestiti, quali Parchi regionali, Aree protette e ZRC (molte delle quali costituite su territori inadeguati alle specie che si intenderebbero riprodurre o con superfici di territorio non consono a quanto previsto per legge).
Allo stato attuale, dunque, ben il 58,16% del territorio regionale risulta inibito alla caccia programmata in chiaro, evidente e palese contraddizione con quanto previsto dalla legge, su menzionata, che prevede (l’hanno scritto loro) un mino del 20% ad un massimo del 30% del territorio.Che i funzionari pubblici utilizzino con la giusta cura il tempo che gli abbiamo, ulteriormente, voluto concedere, perché fra trenta giorni dovranno procurarsi dei buoni avvocati.
Se sei stanco di subire passivamente le angherie della pubblica amministrazione e l’immobilismo delle associazioni venatorie, diventa parte attiva, scegli il tuo futuro ed entra a far parte del nostro organigramma. Di seguito il testo completo della diffida inviata alla Regione Campania dal Sindacato Venatorio Italiano:
“Spett: REGIONE CAMPANIA
Presidente di Giunta
Dott. Stefano Caldoro
Spett: REGIONE CAMPANIA
Alla Giunta Regionale della Campania
Spett. Assessorato Agricoltura-
Piano di Sviluppo Rurale-Foreste, Caccia e Pesca
On. Daniela Nugnes
Spett.Le C.T.F.V.R.
[email protected]
OGGETTO: Emanazione Calendario Venatorio anno 2014/2015 – Chiarimenti – Diffida ad adempiere.
Illustrissimi Presidenti,
lo scrivente procuratore, Alberto Messina, ha ricevuto incarico dal Sig. Mauro Panella, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione “Sindacato Venatorio Italiano” (S.V.I.) , di esortarVi a chiarire, formalmente, quali provvedimenti siano stati presi o intendiate prendere per evitare che, anche per l’anno in corso, si verifichino violazioni del dettato legislativo in materia di caccia e, nello specifico, con particolare riferimento all’emanazione del Calendario Venatorio 2014/2015.
E’ noto, infatti, che una tardiva emanazione del Calendario Venatorio ha comportato, per il passato, una serie di conseguenze, in capo a chi esercita l’ars venandi, tali da rendere particolarmente oneroso, se non addirittura impossibile l’esercizio di tale attività.
Tra ricorsi al T.A.R., sospensioni cautelative e ritardi gestionali, i cacciatori campani, dopo aver, diligentemente, adempiuto ai propri obblighi si sono ritrovati spesso (per non dire sempre) invischiati in un turbinio di farraginosi impedimenti e complesse proibizioni, di kafkiana memoria, tali da logorare l’animo e la volontà del più fermo tra gli uomini.
In tale ottica, viceversa, mi permetto di rammentarVi che la stessa legge regionale del 9 agosto 2012 n. 26 cosi come modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 6 settembre 2013 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”, pubblicata sul BURC n. 42 del 9 settembre 2013, all’art. 24 comma 1 statuisce che: “La Giunta regionale, sentito l’ISPRA ed il CTFVR di cui all’articolo 8, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all’intera annata venatoria…”
Mai disposto fu così chiaro!! La Regione non può ma deve “entro e non oltre il 15 giugno” provvedere all’emanazione del Calendario Venatorio ed al relativo Regolamento di attuazione. Nel rispetto delle leggi, per dare certezza del diritto a chi è tenuto ad ossequiarle e per evitare ricorsi fatti ad arte da chi, approfittando di emanazioni ritardate del Calendario Venatorio, sfrutta queste mancanze per rivolgersi puntualmente al TAR il 31 agosto (alle porte dell’apertura della caccia) al solo scopo di creare ostacoli e malumori in capo a chi, viceversa, svolge l’attività venatoria con amore e passione.Per quanto tutto riportato, lo scrivente, in fede al mandato ricevuto,
Vi diffida
senza altro avviso, ad adempiere puntualmente e scrupolosamente al dettato dell’art. 24
comma 1 della legge su richiamata, senza indugi o ritardi. In caso contrario mi vedrò costretto ad adire l’A.G. affinché verifichi se nel Vostro comportamento si ravvisino estremi di reato e ritenendoVi, fin da subito, responsabili per ogni danno morale e/o materiale patito o patente dai cacciatori campani nell’annata venatoria 2014/2015.
Distinti Saluti
Avv. Alberto Messina
Oggetto: adempiere al disposto dell’art. 9 comma 1bis) della Legge Regionale n. 12 del 6 settembre 2013 modifiche alla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme Per La Protezione della Fauna Selvatica E Disciplina Dell’attività Venatoria In Campania) BURC n. 42 del 9 settembre 2013.
Lo scrivente procuratore ha ricevuto incarico dai Sig.ri Carmine Sanzari e Mauro Panella rispettivamente Coordinatore Prov. Di Benevento e Presidente dell’Associazione Sindacato Venatorio Italiano, con sede in Quanrto di Napoli alla via Pantaleo n. 99 C.F.96029660634 al fine di chiederVi di adempiere al disposto dell’art. 9 comma 1bis) della Legge Regionale n. 12 del 6 settembre 2013 modifiche alla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme Per La Protezione della Fauna Selvatica E Disciplina Dell’attività Venatoria In Campania) BURC n. 42 del 9 settembre 2013.
PREMESSO
che il comma succitato dell’art. 9 testualmente recita: 1bis) La Giunta Regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede alla rideterminazione dei confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di competenza regionale, al fine di rispettare i criteri di cui al comma 1 e di riequilibrare la distribuzione delle stesse sull’intero territorio regionale. Il comma 1 lettera a) prevede testualmente: a) la destinazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, non inferiore al venti per cento e non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
VISTO
che l’art. 10 comma 5 lettera b) della Legge Regionale n. 12/2013 – Norme Per La Protezione Della Fauna Selvatica e Disciplina Dell’attività Venatoria In Campania recita testualmente:
b) per l’individuazione, nel rispetto dell’indice di densità venatoria minima individuato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, del numero minimo di cacciatori ammissibili in ogni ATC in modo da garantire la residenza venatoria almeno a tutti i cacciatori campani;
CONSIDERATO
che il vigente P.F.V.R. 2013-2023 atto di indirizzo e di coordinamento per i P.F.V.P. pubblicato sul BURC n 42 del 1 agosto 2013 ha evidenziato criticità per quanto concerne la densità venatoria di alcuni ATC che di fatto per alcuni di essi ha evidenziato un discostamento per eccesso o difetto dell’indice di densità minimo fissato con D.M. 30 gennaio 1993 il quale deve invece garantire a tutti i Cacciatori Campani il diritto all’esercizio venatorio nel proprio ambito di appartenenza;
che in base all’art. 10 comma 2 della Legge Regionale n. 12/2013 – Norme Per La Protezione Della Fauna Selvatica E Disciplina Dell’attività Venatoria In Campania, le Province entro 12 mesi dall’approvazione del PFVR predispongono, modificano o confermano i propri piani faunistico venatori, articolati per ambiti omogenei e basati su attività costanti di rilevazione e di censimento,
previo parere dei rispettivi Comitati tecnico faunistico venatori provinciali CTFVP;
RISCONTRATO
che allo stato attuale il territorio a gestione programmata degli ambiti di caccia AV, BN, CE, NA, SA1 ivi compreso SA2 Aree Contigue, alcuni non garantiscono secondo i parametri di legge a tutti i Cacciatori Campani di usufruire del diritto ad esercitare la caccia nel proprio ambito di residenza secondo l’indice di densità minimo fissato con D.M. 30 gennaio 1993 e quindi è necessario rideterminare tali superfici a gestione programmata al fine di garantire una maggiore uniformità dimensionale e territoriale di tali aree, nonché un più equilibrato rapporto tra superficie e cacciatore
in esse residenti al fine di determinare per ciascun ATC un indice congruo con il D.M. 30 gennaio 1993 e garantire così il diritto all’esercizio venatorio nel proprio ambito di residenza;
che allo stato attuale sono congrui solamente gli ATC di BN e AV che soddisfano oltre che i cacciatori residenti anche i richiedenti, mentre gli altri CE, NA, SA1 non garantiscono il diritto all’esercizio venatorio come per legge, ed inoltre l’area contigua dell’ATC SA2 non’è equilibrata rispetto al rapporto cacciatore/territorio la cui criticità sta nel sovradimensionamento ed è pertanto incompatibile secondo l’indice di densità venatoria per eccesso;
PER QUESTI SU ESPOSTI MOTIVI SI OSSERVA
che il territorio a gestione programmata dell’ATC di Napoli ha una superficie inadeguata e insufficiente rispetto al numero di cacciatori in esso residenti di 15.284 potendone ospitare solo 4.242 in netto contrasto con l’indice minimo fissato dal Ministero. Per questi motivi l’ATC NA va ampliato soppresso e/o accorpato, al fine di ossequiare anche all’art. 10 comma 5 lettera b) della Legge Regionale n. 12/2013 – Norme Per La Protezione Della Fauna Selvatica e Disciplina Dell’attività Venatoria In Campania;
che l’area contigua dell’ATC SA2 vada opportunamente ridotta poiché la stessa è in eccesso per i soli cacciatori residenti che ne sono in numero di 3.993 e che tra l’altro ne hanno l’esclusivo diritto ad esercitare la caccia controllata ed il perimetro dell’area contigua eccede in territorio rispetto all’indice di densità venatoria minimo fissato dal Ministero;
INDICAZIONE DEI MOTIVI
Urge l’immediata applicazione dell’art. 9 comma 1bis) Legge 12/2013 (Norme Per La Protezione Della Fauna Selvatica e Disciplina Dell’attività Venatoria In Campania) e le soluzioni da adottare a difesa dei diritti dei cacciatori sono nello specifico a nostro avviso appresso elencate:
1) che ai sensi del D.M. 30 gennaio 1993 l’applicazione dell’indice di densità venatoria minima pari a 0,0526 cacciatori/ha sia indispensabile per rideterminare le superfici a gestione programmata al fine di garantire una maggiore uniformità dimensionale e territoriale di tali aree al fine di garantire agli stessi in funzione della superficie a gestione programmata il diritto all’esercizio venatorio;
2) che l’ATC di NA vada ampliato soppresso e/o accorpato poiché dai dati desunti dal vigente PFVR lo stesso non soddisfa le esigenze dei cacciatori ivi residenti poiché la superficie a gestione programmata è insufficiente, infatti il numero dei cacciatori residenti è 15.284 che rapportata all’indice di densità venatoria minima fissata dal D.M. succitato ha bisogno per essere congruente di Ha 290.770 mentre quella attuale è di soli Ha 23.062 non garantendo pertanto la residenza venatoria come per legge ed in difetto con l’indice minimo garantito;
3) che l’area contigua dell’ATC SA2 è nettamente superiore rispetto a quella effettivamente necessaria per soddisfare le esigenze della caccia controllata riservata ai soli residenti secondo legge 394/92 art. 32 comma 3) e va necessariamente ridotta, ciò è dimostrabile in quanto sono sufficienti solamente Ha 75.912,55:
a) n. cacciatori residenti (dato desunto dal PFVR) 3.993/0,0526 (indice Ministeriale) = Ha 75.912,55, ciò comporterebbe un primo recupero di territorio per i cacciatori dell’ambito confinante ATC SA1 (sup. attuale 109.904,00 – sup. necessaria 75.912,55) pari ad Ha 33.991,45 che sommata a quella attuale si giungerebbe ad Ha 117.557,45 ma non ancora sufficienti poiché eccede l’indice minimo che per rispettarlo bisogna assegnare all’ATC SA1 ancora ulteriori Ha 30.266,24 i quali vanno ricercati certamente nelle aree circostanti ora inibite alla caccia quali possono essere per esempio i parchi, ed allora si avrebbe in definitiva un ATC congruente;
b) con una superficie a gestione programmata che dovrà essere necessariamente di Ha 147.823,69 che moltiplicata per l’indice minimo dello 0,0526 ci da il numero dei cacciatori residenti di 7.775,00 (dato desunto dal vigente PFVR);
4) che l’attuale somma della superficie a gestione programmata di tutti gli ATC è nettamente inferiore o in eccesso per alcuni di essi ATC rispetto a quella che dovrebbe garantire a tutti i cacciatori il diritto ad esercitare la caccia nel proprio ambito di residenza, la cui corretta superficie a gestione programmata a livello regionale dovrebbe essere di Ha 859.961,97, mentre quella attuale a gestione programmata è pari a soli Ha 574.262,00 e essendo il numero dei cacciatori residenti nella Regione Campania di 45.234,00 (dato desunto dal vigente PFVR) dovrebbe essere appunto di Ha 859.961,97 e darebbe così un indice rispettoso e congruente con quello indicato dal D.M. 30 gennaio 2009 e cioè coincidente con il 0,0526 cacciatore/ha oggi abbondantemente sforato da alcuni ATC NA, SA1 e SA2 aree contigue.
CONCLUSIONI
Dalla disamina di cui sopra, è palese che l’indice di densità venatoria minima da applicare per ciascun ATC della Campania (cfr PFVR – Densità Venatoria) in rapporto alla propria estensione per alcuni di essi vi è un eccessivo discostamento per eccesso o per difetto in funzione sia dei residenti nonché per i richiedenti.
Allo stato attuale la superficie a gestione programmata rapportata al T.A.S.P. subisce una percentuale inibita alla caccia del 58,16% nettamente superiore violando la Legge 157/92, mentre per rientrare nei parametri di Legge 157/92 art. 10 comma 3 fatto proprio con modifica della ex legge n. 8/96 modificata con Legge Regionale n. 26/2012 nonché modificata con Legge Regionale n. 12/2013 il T.A.S.P. dovrà essere non inferiore al 20% e non superiore al 30%.
Pertanto, bisogna restituire alla caccia programmata per soddisfare e ossequiare l’indice Ministeriale per ciascun ATC una percentuale del 33,22% per garantire l’esercizio venatorio a tutti i cacciatori campani come così innanzi dimostrato:
Attuale Territorio a Gestione Programmata Ha 574.262 x 0,0526 = n. cacciatori 30.206,181 nettamente inferiore al numero reale di 45.234,00 per garantire l’esercizio venatorio nel proprio ambito di caccia come per legge;
Territorio Necessario a Gestione Programmata n. cacciatori 45.234,00/0,0526 = Ha 859.961,97;
Percentuale di T.A.S.P. da riaprire attingendo tra (aree protette, Oasi, Z.R.C., A.F.V., Z.A.C. etc) per cui: Superficie a Gestione Necessaria Ha 859.961,97-Ha attuali 574.262,00 = Ha 285.699,97 corrispondenti al 33,22% e quindi rimarrebbe di T.A.S.P. ivi comprese le aree precluse alla caccia data dalla seguente operazione 58,16-33,22 = il 24,94% in rispetto del limite che va dal 20% e non oltre il 30% come prescrive sia la Legge 157/92 che l’art. 9 comma 1bis) della Legge Regionale n. 12/2013.
Per tutto quanto sopra esposto
SI INVITA E DIFFIDA
senza altro avviso, ad adempiere puntualmente e scrupolosamente nel termine di giorni 30 all’applicazione dell’art. 9 comma 1bis) della vigente Legge Regionale n. 12/2013 (Norme Per La Protezione Della Fauna Selvatica E Disciplina Dell’attività Venatoria In Campania) BURC n. 42 del 9 settembre 2013, senza indugi o ritardi. In caso contrario mi vedrò costretto, in ede al mandato ricevuto, ad adire la competente Autorità Giudiziaria affinché verifichi se nel Vostro comportamento si ravvisino estremi di reato e ritenendoVi, fin da subito, responsabili per ogni danno morale e/o materiale che potrebbe derivare ai cacciatori campani dal mancato adempimento in oggetto.
Distinti Saluti
Avv. Alberto Messina
“
Ufficio Stampa
Sindacato Venatorio Italiano
( 26 aprile 2014 )