Caccia e Territorio: Campania, il Sindacato Venatorio Italiano con una lettera formale chiede chiarimenti e diffida dall’adempiere all’istituzione dell’Oasi Punta Campanella.
Con una lettera fomale invata nei giorni scorsi, il Sindacato Venatorio Italiano, ha chiesto chiarimenti e diffidato formalmente la Regione Campania dall’adepiere all’istituzione dell’Oasi Punta Campanella di Massa Lubrense (NA), secondo quando contenuto nella Legge Regionale del 9 agosto 2012 n.26 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.52 del 13 agosto 2012.
Di seguito pubblichiamo il testo integrale della lettera inviata dal Sindacato Venatorio Italiano:
“Illustrissimi Presidenti,
lo scrivente procuratore, Alberto Messina, ha ricevuto incarico dal Sig. Mauro Panella, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione “Sindacato Venatorio Italiano” (S.V.I.), di chiederVi, formalmente, chiarimenti in merito all’istituzione dell’Oasi di protezione denominata “punta Campanella”.
Premesso
che Punta Campanella sita nel Territorio di Massa Lubrense (NA) gode già di ampia tutela, essendo questa già sito di interesse comunitario istituito con la direttiva Habitat che a sua volta ha costituito la Rete Natura 2000 composta, quest’ultima, sia dalle zone ZPS (zone di protezione speciali) che dalle ZSC (zone Speciali di Conservazione). Tali siti hanno come obbiettivo primario la tutela e la conservazione delle specie presenti e di quelle migratrici, prevedendo comunque, la possibilità sia dell’esercizio venatorio in maniera regolamentata, che della coltivazione agricola. Inoltre gli stati Membri hanno l’obbligo di designarle successivamente ai proposti pSIC, SIC, ZSC e ZPS, e non certamente Oasi, stabilendo concretamente il completamento della rete natura 2000 altrimenti violata.
Proprio in merito a quest’ultimo punto si chiarisce che l’istituzione dell’Oasi Punta Campanella porterebbe a creare dei vincoli proprio sull’attività agricola con gravi conseguenze per gli agricoltori della zona già pesantemente provati dalla grave crisi economica in corso. Non è pensabile, ne ragionevole, elaborare un progetto di istituzione di un’Oasi di protezione senza porsi dei seri quesiti sul significato che ciò comporta e senza comunicare alla comunità locale la natura di vincoli, divieti e limitazioni che l’istituzione di un’Oasi andrebbe ad imporre. Non risulta, infatti, che nessuna consultazione ne avviso formale è stato posto in essere ai soggetti direttamente interessati ossia i proprietari terrieri, fruitori agricoli, di tale area, e a conforto di tale assunto si riporta la seguente testuale affermazione fatta dalla provincia di Napoli nello stilare il “piano tecnico faunistico venatorio”,..omississ In linea generale le oasi sono istituite in aree individuate in punti strategici del territorio e, data l’importanza del sito, NON È NECESSARIO RICHIEDERE L’ADESIONE DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO, poiché vengono riconosciuti prioritari gli interessi di salvaguardia e protezione degli animali a quelli privati. Nelle oasi è vietata qualsiasi forma di caccia. Si rilevano pertanto motivi di sopruso e di infrazione alla proprietà privata limitandola, e quindi in pieno dispregio delle leggi di diritto. In merito a tale questione lo scrivente Vi ricorda che lo stesso Consiglio Comunale di Massa Lubrense con delibera n. 47 del 29/11/2011 si opponeva fortemente alla creazione della predetta Oasi.
Riguardo poi all’attività venatoria si precisa che la istituzione dell’Oasi in parola andrebbe a ledere anche il diritto dei tanti cacciatori residenti e non di poter esercitare liberamente la propria passione, infatti si ricordi che sia legge n. 157/92 che la legge regionale del 9 agosto 2012 n. 26, pubblicata sul BURC n. 52 del 13 agosto 2012 sanciscono chiaramente che il limite massimo di territorio da inibire all’attività venatoria è del 30%, oggi già abbondantemente superato, dell’intera superficie agro – silvo – pastorale regionale. Appare strano, perciò, che la stessa legge regionale preveda due norme in netto contrasto tra di loro ossia, una che pone il limite massimo del 30% di territorio da sottrarre all’attività venatoria e l’altra l’istituzione di una ulteriore Oasi che aumenterebbe in maniera esponenziale la percentuale di territorio sottratto alla predetta attività.
Per quanto tutto riportato, lo scrivente, in fede al mandato ricevuto,
Vi diffida
senza altro avviso, a sospendere l’istituzione dell’Oasi denominata Punta Campanella e pertanto di adempiere alla legge regionale del 9 agosto 2012 n. 26, pubblicata sul BURC n. 52 del 13 agosto 2012. In caso contrario mi vedrò costretto ad adire l’A.G. affinché verifichi se nel Vostro comportamento ravvisi estremi di reato e ritenendoVi, fin da subito, responsabili per ogni danno morale e/o materiale patito o patente dai cacciatori campani .
Tanto Vi dovevo.
Distinti Saluti
Avv. Alberto Messina
”
27 maggio 2013
Sindacato Venatorio Italiano