Il Sindacato Nazionale Cacciatori fa alcune precisazioni sulla questione del disturbo all’esercizio della caccia dal punto di vista normativo.
Nel caso di disturbo all’esercizio della caccia da parte di soggetti ambientalisti ci si trova di fronte ad un radicale conflitto tra lo svolgimento indisturbato della – pure legittima – attività venatoria, garantito dalla legislazione nazionale e regionale, e la contrapposta esigenza di esprimere liberamente e con efficacia il pensiero (anticaccia) che avversa tali attività come garantito rispettivamente dagli artt. 21 e 17 Cost.. Nel conflitto tra due diritti siffatti, quello che gode di garanzia costituzionale è destinato a prevalere, purché il suo esercizio sia tale da determinare un semplice affievolimento di quello contrapposto, che può subire una temporanea compressione, perché limitata non solo nel tempo, ma anche nello spazio, per poi pienamente riespandersi, senza aver subito alcun sostanziale nocumento (TRIBUNALE DI MILANO, I Sezione Civile, del 10 maggio 2005, depositata il 31/5/2005, Sent. n. 6309/05).
Viagrande, il 16 febbraio 2015
Dott. Giovanni Di Giunta
Sindacato Nazionale Cacciatori