Sull’uomo gravava una condanna per peculato d’uso e concussione, una situazione che avrebbe fatto venire meno l’affidabilità per quel che riguarda l’utilizzo delle armi. Il cacciatore ha spiegato di essere titolare del porto d’armi dal 1968 senza aver mai abusato del titolo: quindi, a suo parere la Questura non aveva preso in considerazione questo lungo periodo e l’estinzione della pena. Secondo il TAR, le circostanze ostative del primo comma dell’articolo 43 del TULPS impongono di motivare le ragioni per cui si ritiene che il soggetto non offra una garanzia piena e sicura sulle armi.
I reati di questa persona sono stati giudicati gravi, ma rappresentano soltanto la base del giudizio di affidabilità che viene devoluto all’autorità di pubblica sicurezza. Le motivazioni per negare la licenza di caccia sono state ritenute insufficienti, quindi il ricorso è stato accolto e il provvedimento della Questura è stato annullato: l’uomo potrà tornare in possesso della sua licenza.