Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
« Art. 18-bis. – (Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto) – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all’alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto » (Fonte: Arci Caccia).
Un’alternanza tra giornate di passaggio intenso e scarso movimento Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda edizione del progetto di monitoraggio dei rapaci sulle rupi del Lago di Porta, nel Comune di Montignoso. L’iniziativa, promossa da ARCI Caccia, Fondazione...
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