Richiami da Caccia: Quando sono in attività, i cacciatori ricorrono, talvolta, ad alcuni stratagemmi che attirano la preda nel luogo prescelto per l’abbattimento. Questi stratagemmi, nel gergo venatorio, vengono chiamati “richiami “ o “attiranti”, ma, si possono usare?
Si tratta di accessori utilizzati sia per la caccia agli uccelli che agli ungulati. Sul fronte dei richiami da caccia esiste però un’annosa polemica, ma anche tanta confusione, perché alcuni metodi “attiranti” sono severamente vietati dalla Legge nazionale sulla Caccia. Intanto, prima di addentrarci sui contenuti della Legge, è utile sapere che i richiami e gli attiranti da caccia si possono dividere in richiami vivi, sonori e inerti.
I primi sono composti da uccelli vivi; i secondi, da dispositivi che imitano il canto degli uccelli o dell’ungulato e dei suoi piccoli; gli ultimi, da sostanze inerti che attirano la preda a livello visivo od olfattivo.
Il divieto assoluto ai richiami da caccia sussiste per quelli sonori a funzionamento meccanico, elettromagnetico ed elettronico. L’articolo 21, lettera “r” ,della Legge 157/1992 sulla Caccia, infatti, recita testualmente: “E’ vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.”
La Legge prevede anche l’applicazione di sanzioni amministrative e penali per chi contravviene a tale divieto. Nonostante l’articolo di legge, sono, però, tantissimi coloro che, affacciandosi al mondo venatorio per la prima volta, non riescono a capire quali siano i richiami da poter usare per la caccia e quali no, anche perché sul mercato non esiste alcun divieto di vendita dei richiami sonori meccanici ed elettronici. Questi ultimi, infatti, vengono regolarmente prodotti e commercializzati dalle aziende, realizzando, di fatto, il solito paradosso all’italiana, ovvero il divieto d’uso, ma non di vendita.
Ma che senso ha comprare dei richiami da caccia elettronici e tecnologicamente avanzati senza, poi, avere la possibilità di usarli?
Il paradosso è presto svelato: i richiami sonori meccanici, elettronici ed elettromagnetici si possono usare solo per hobby e nel birdwatching, cioè nell’attività hobbistica di osservazione degli uccelli. Nell’attività venatoria, per rispettare la legge, si ricorre spesso ai richiami sonori a fiato. In commercio esistono dei fischietti che emanano proprio il grugnito del cinghiale o il bramito del cervo. Altri attiranti per ungulati presenti in commercio, degli spray odorosi che attirano la selvaggina da catturare.
Altro prodotto usato e consentito per la caccia agli ungulati è il catrame vegetale. Si tratta di un catrame ricavato esclusivamente da sostanze vegetali e quindi assolutamente non tossico e non inquinante.
Il catrame viene spalmato dai cacciatori sui tronchi che si trovano nei luoghi in cui gli animali si recano abitualmente o si nutrono. Il catrame per cinghiali viene venduto in bidoni di plastica da 5 litri o in boccettine da 500 ml con diffusore. Il costo di questo attirante è decisamente contenuto e si aggira tra i 19 euro dei bidoni da 5 litri ed i pochissimi euro per le boccettine da 500 ml.
Sul fronte dei richiami, esistono però dei dubbi legislativi riguardanti la lettera “u” dell’art. 21 della citata Legge sulla Caccia, dove si afferma che è vietato “usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre”. La possibilità di usare altri tipi di esche o richiami va dunque verificata presso la propria Regione o Provincia di residenza, unici enti ad essere titolati ad emanare norme e deroghe alla normativa nazionale o generale.
Per cacciare i volatili, invece, si possono usare richiami vivi, da selezionare solo tra sette specie di uccelli consentite dalla legge, ovvero allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
Questi uccelli devono essere contrassegnati da un anello inamovibile apposto negli impianti di cattura della provincia o rilasciato dalla Federazione Ornicoltori Italiani ( FOI). Gli uccelli, come dice la legge, non devono subire mutilazioni o altre violenze, pena l’applicazione di sanzioni anche molto severe. Con questo divieto, la norma punisce duramente un’azione terribile e crudele che alcuni bracconieri hanno praticato negli uccelli vivi: renderli ciechi per farli cantare ininterrottamente. I suoni di più di cento diverse specie di uccelli si possono, invece, ascoltare, attraverso i birdsound, ovvero i dispositivi elettronici sonori da usare solo nell’attività di osservazione per fini hobbistici e non venatori.
Questi dispositivi sono davvero all’avanguardia e possono funzionare con telecomando e bluetooth per replicare il canto degli uccelli anche nelle suonerie del cellulare. Alcuni birdsound richiedono l’inserimento di una card o di un microchip contenente i diversi canti degli uccelli. Naturalmente, la recensione di questi dispositivi elettronici finisce qui, perché non rilevante ai fini della caccia. Quest’ultima, infatti, può essere praticata solo con richiami ed attiranti espressamente consentiti dalla legge.
Per richiamo sonoro di tipo “meccanico” a che tipo di meccanismo si riferisce ? Da quale fonte di energia può animarsi un sistema meccanico ?