In effetti, la revoca era stata motivata con una vecchia denuncia per detenzione abusiva di munizioni e con il fatto che l’ex militare non aveva prodotto gli scritti difensivi a sua discolpa. Per i giudici, però, queste due motivazioni non reggono. La revoca del porto d’armi a uso caccia deve contenere sempre una valutazione sulla personalità del cacciatore, in modo da giustificare l’esigenza cautelare.
Questo vuol dire che il pericolo legato all’utilizzo delle armi deve essere concreto, al termine di una istruttoria solida e consentendo al diretto interessato di partecipare alla causa amministrativa. Tra l’altro, il procedimento penale era stato parzialmente archiviato nel corso della causa. Il TAR napoletano ha valutato l’assenza della reale motivazione che, insieme alla carenza nell’istruttoria, rappresenta un valido elemento per presentare ricorso.