Questo piano viene proposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio Regionale, con una validità di cinque anni. I contenuti e le finalità sono diversi. Anzitutto, serve a pianificare la gestione faunistico-venatoria attraverso il coordinamento dei piani provinciali, ma anche ad individuare i territori da destinare alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie, quelle agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Dopo aver ricordato lo schema di statuto degli Ambiti Territoriali di Caccia, gli indici di densità venatoria minima e massima e la disciplina dell’attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, si possono ricordare alcuni degli aspetti peculiari che riguardano il Veneto. Il territorio viene destinato a protezione della fauna selvatica per una quota non inferiore al 21% e non superiore al 30%, a eccezione della zona faunistica delle Alpi (in questo caso la quota è compresa tra il 10 e il 20%).
Si tratta delle percentuali in cui sono compresi i territori dove viene vietata la caccia anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una quota non superiore al 15%, invece, può essere destinata all’istituzione delle aziende e dei centri privati. Inoltre, è stata ridefinita la disciplina dell’istituto delle distanze fra centri di protezione della fauna selvatica e le strutture di iniziativa privata. Le cartografie individuano la zona faunistica delle Alpi, il territorio vallivo-lagunare, gli Ambiti Territoriali di Caccia, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i valichi dei parchi nazionali e regionali, le riserve naturali e le foreste demaniali.
In aggiunta, vengono definite le misure di attenuazione che scaturiscono dalla valutazione di incidenza ambientale. Importante, infine, è anche il tema delle estensioni. Le aziende faunistico-venatorie non possono essere inferiori a 200 ettari né superiori ai 2000 ettari se si fa riferimento alla zona alpina, mentre si arriva a mille ettari nel territorio rimanente (a prescindere dall’atto di concessione che viene accordato).