Lo stesso vale per le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 1 del D. L. n. 1/2021 (« … sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»). E ciò, necessariamente, nei soli casi in cui il comune di residenza o domicilio non coincide con il comune/i amministrativo/i in cui si articola il territorio dell’ATC/CA di iscrizione o di ammissione o sul quale è insediato l’istituto privato (AFV/AATV) a cui si intende, previa autorizzazione del relativo Concessionario, accedere.
Pochissimi studi scientifici Una novità importante è stata resa pubblica oggi pomeriggio dall'ACMA (Associazione Cacciatori Migratori Acquatici): "La nostra associazione in collaborazione con Federcaccia - Studi e Ricerche Faunistiche ed Agro-Ambientali e l'Università di Pisa ha iniziato un nuovo progetto...
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