La Regione Veneto, con provvedimento diffuso nelle ultime ore, ha confermato la validità delle interpretazioni sull’attività venatoria già diffuse il 28 dicembre scorso. Pertanto: facendo seguito a quanto contenuto nelle predette note prot. n. 0550773 e n. 0556038 del 28 dicembre 2020, si ritiene che, nel territorio regionale e nelle giornate del 9 e 10 gennaio 2021, caratterizzate dal regime di limitazioni afferente alla c. d. «zona arancione», possa essere esercitata l’attività venatoria anche al di fuori del comune di residenza, qualora, in capo al soggetto che intende esercitare tale attività sussistano o le condizioni previste o dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (« … per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi o non disponibili in tale comune;», laddove la residenza anagrafica non venga a coincidere con la «residenza venatoria», intesa in termini di ATC/CA di iscrizione oppure ATC/CA o AFV/AATV di ammissione quale ospite).
Lo stesso vale per le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 1 del D. L. n. 1/2021 (« … sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»). E ciò, necessariamente, nei soli casi in cui il comune di residenza o domicilio non coincide con il comune/i amministrativo/i in cui si articola il territorio dell’ATC/CA di iscrizione o di ammissione o sul quale è insediato l’istituto privato (AFV/AATV) a cui si intende, previa autorizzazione del relativo Concessionario, accedere.