Ad integrazione dei chiarimenti inerenti le attività consentite pubblicate dal Ministero dell’Interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Piemonte ha comunicato che: fermo restando lo svolgimento delle operazioni di controllo e contenimento faunistico, si considera come “stato di necessità”, al fine di limitare i danni alle colture nonché mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio, lo svolgimento dell’attività venatoria al di fuori del Comune di residenza/abitazione ed all’interno:
– dell’Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino di residenza venatoria (ATC o CA in cui si è ritirato il tesserino venatorio);
– dell’Azienda faunistica Venatoria o Agrituristico venatoria di appartenenza
per le seguenti specie: cinghiale, capriolo, cervo, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, volpe e minilepre.
Le attività di cui sopra devono essere esercitate nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione covid-19 (mantenere la distanza di sicurezza e indossare la mascherina).