Alessio Piana, segretario particolare dell’Assessore alla Caccia della Regione Liguria, ha precisato come sarà gestito il divieto di attività venatoria nelle aree interessate da incendi. Ecco le sue parole: “In considerazione dell’antinomia riscontrata tra normativa regionale e normativa nazionale, in materia di divieto di caccia in terreni boscati percorsi dal fuoco, si evidenzia che l’unica diposizione applicabile in territorio ligure è quella speciale contenuta nella legge regionale 35/2008, di cui in oggetto.
Seppure l’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, stabilisce il divieto di caccia per 10 anni limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, la legge regionale 35/2008, di modifica alla L.R. 4/1999 in materia di foreste, all’articolo 1, prevede, con riferimento al divieto di caccia nei boschi percorsi da incendi, un periodo di sospensione dell’attività venatoria limitato a tre anni, applicabile solamente qualora la superficie bruciata risulti superiore ad ettari uno.
La legge regionale in parola, nonostante la segnalazione di alcuni profili di illegittimità formulata a suo tempo dal Corpo Forestale dello Stato-Ispettorato Generale, (nota n. 618/M del 30/10/2009), presso l’Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non è stata oggetto di impugnazione da parte del C.d.M.; in carenza di una pronuncia di illegittimità da parte della Corte Costituzionale, la legge risulta a tutti gli effetti valida ed efficace. Pertanto, per le argomentazioni dianzi espresse, si ritiene che nel territorio ligure debba essere considerato vigente il divieto di caccia previsto all’articolo 46, comma 5, della L.R. 4/1999, che dispone: “5. Nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno.
Tali boschi devono essere opportunamente tabellati”. Ciò detto, allo scopo di garantire un quadro di certezza del diritto, affinché si possa validamente contestare la violazione della norma di cui all’articolo 46, comma 5 della L.r. 4/1999, occorre che i soprassuoli percorsi dal fuoco, sui quali viene rilevato il comportamento illecito, risultino preventivamente perimetrati e censiti nell’apposito catasto comunale di cui all’articolo 10, comma 1 della legge 21 novembre 2000 n. 353, nonché opportunamente tabellati”.