Il presidente della Regione Liguria ha firmato l’ordinanza con la quale si introduce la possibilità di esercitare tutte le forme di attività venatoria in tutto l’Ambito territoriale o comprensorio alpino di iscrizione durante le giornate inserite dall’ultimo Dpcm in area di criticità arancione, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione. Ecco cosa prevede nello specifico il testo:
1. Per lo svolgimento dell’attività venatoria e dell’attività di controllo della fauna selvatica, nei giorni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, sono consentiti gli spostamenti al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:
• ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, ivi comprese la caccia da appostamento fisso e le attività svolte nelle aziende faunistiche e agrituristico – venatorie e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
• ai soggetti abilitati agli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Vigilanza Regionale;
2. L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti o domiciliati o dimoranti in Liguria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali; l’esistenza di domicilio o dimora in Liguria dovranno essere comprovati mediante autocertificazione.
3. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
L’ordinanza entra in vigore a mezzanotte del 24 dicembre 2020 e ha efficacia fino alle 24 del 15 gennaio 2021.