Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento si è occupato della legittimità dei provvedimenti con cui la Questura non rinnova la licenza di caccia a causa di una condanna per i cosiddetti “reati ostativi” nonostante il tempo passato e la riabilitazione della persona. La sentenza dei giudici è stata favorevole alla persona che ha presentato ricorso. Nel caso di specie, l’uomo è stato condannato nel 1993, dunque ventiquattro anni fa, per tentato furto aggravato.
Il ricorso ha puntato proprio sul quarto di secolo trascorso e sulla condotta tenuta in seguito alla condanna, visto che nel frattempo è intervenuta una riabilitazione. Spesso la magistratura ha stabilito che la licenza di porto d’armi non deve essere rilasciata in caso di queste condanne e a prescindere dalla riabilitazione, ma di recente il Consiglio di Stato ha precisato che si possono valutare anche altre circostanze, tra cui il pagamento della pena pecuniaria al posto della reclusione.
Ogni situazione è diversa, ma la pena pecuniaria impone la valutazione di circostanze sia oggettive che soggettive prima della pronuncia definitiva. Il Tar trentino ha accolto il ricorso e questo sarà sicuramente un precedente importante per il mondo venatorio.