Sequestro di armi e munizioni
Un’importante sentenza relativa alla contestazione di esercizio di caccia in area protetta non tabellata arriva dal Tribunale di Brindisi. La vicenda trae origine dalla contestazione a due cacciatori dell’articolo 30 comma 1, lett. d) L. 157/92, in particolare dell’esercizio venatorio in area espressamente vietata dal Piano Faunistico Venatorio della Regione Puglia e più precisamente in località “Cillarese” in Provincia di Brindisi. Ai due cacciatori veniva contestato il reato suddetto con ogni conseguenza in ordine al sequestro delle armi e munizioni e l’inizio del calvario giudiziario iniziato il 29 settembre 2021 si è concluso con la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Brindisi a firma del Giudice Dott. Leonardo Convertini del 12 novembre 2024.
Le precedenti condanne
Nella sua requisitoria il Pubblico Ministero aveva richiesto la condanna a mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda per entrambi gli imputati. L’Avv. Giuseppe De Bartolomeo del foro di Lecce, difensore dei due cacciatori, ha argomentato, con l’ascolto di testi a discarico e con una ingente produzione documentale, l’insussistenza del reato contestato chiedendo l’assoluzione dei due assistiti. Ebbene il Tribunale di Brindisi, nella stesura delle motivazioni della sentenza, ha sposato la tesi difensiva dell’Avv. De Bartolomeo ed è giunto alle sue stesse conclusioni chiarendo definitivamente che il divieto di esercizio venatorio in zona permanente di protezione faunistica, se è segnalato da apposita tabellazione (art. 10 Legge 11 Febbraio 1992 N. 157), è opponibile al trasgressore e solleva l’accusa dall’onere della prova; viceversa in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l’accusa deve dimostrare che, nonostante l’assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione.
Il dettaglio della sentenza
L’Avv. Giuseppe De Bartolomeo, esprime soddisfazione relativamente alla piena assoluzione dei due assistiti dichiarando: “la pronuncia del Tribunale di Brindisi costituisce un importante spunto giurisprudenziale e pone definitivamente un freno alle contestazioni illegittime in aree prive di tabellazione ove la tabellazione stessa è, nella maggior parte dei casi, di competenza di enti pubblici” l’Avvocato continua “è importante sottolineare che, a differenza dell’orientamento passato in cui era il cacciatore a doversi “informare preventivamente” delle zone in cui poter esercitare la caccia, adesso sarà onere dell’accusa provare che il cacciatore fosse a conoscenza del divieto in caso di zone non tabellate” (fonte: Arci Caccia).