In particolare, si parla dei contributi per la realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina: le carni dei selvatici abbattuti durante le battute di caccia devono essere lavorate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. In ogni area del territorio regionale sarà dunque presente uno di questi centri. Un contributo straordinario, poi, riguarderà il centro di lavorazione nell’area Canal del Ferro-Val Canale.
Il secondo capo del titolo IV si occupa invece delle modifiche relative alle specie cacciabili e ai periodi di attività venatoria, utili a uniformare la normativa regionale a quella statale e a chiarire alcuni aspetti sulla zona faunistica delle Alpi. Il Capo III, infine, ha modificato alcune disposizioni della Legge Regionale 6 del 2008, vale a dire la programmazione faunistica e per la caccia, senza dimenticare il Capo IV che ha a che fare con allevamenti di selvaggina e tassidermia.