Come reso noto dall’Arci Caccia, è arrivato l’annuale decreto, atteso da tutti i cacciatori di laguna, che regola la caccia nelle canalette demaniali delle lagune di Venezia e Padova. Il decreto prevede queste disposizioni:
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che nel corso della stagione venatoria 2020/2021 l’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova, sarà consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
a) l’esercizio venatorio sarà consentito nelle giornate di domenica, a partire dalla terza domenica di settembre sino all’ultima domenica di gennaio;
b) l’esercizio venatorio potrà essere svolto esclusivamente da appostamenti individuati dall’Ente territorialmente competente ovvero dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunisticovenatoria Ambito Litoraneo – sedi territoriali di Venezia e Padova e istituiti dall’ATC territorialmente competente; non potranno essere presenti più di tre cacciatori per appostamento ed è fatto divieto di esercizio venatorio in forma vagante;
c) la caccia potrà essere svolta esclusivamente da cacciatori iscritti all’ATC che ne abbiano fatto preventiva richiesta al medesimo prima dell’avvio della stagione venatoria. L’ATC, nel rispetto delle limitazioni di cui al presente Decreto, formerà l’elenco dei cacciatori aventi diritto all’esercizio della caccia lungo le canalette nel corso della stagione venatoria;
d) il cacciatore autorizzato ad esercitare la caccia lungo le canalette non potrà, nella stessa giornata in cui avrà un appostamento in assegnazione, esercitare l’attività venatoria in altre aree dello stesso ATC né, limitatamente ai cacciatori iscritti all’ATC VE5 “Lagunare Venezia”, in alcun altro ATC;
e) l’assegnazione dell’appostamento ai cacciatori inseriti negli elenchi di cui sopra verrà effettuata dall’ATC che, a tal fine, si avvarrà di un sistema di sorteggio pubblico periodico, con il controllo dell’Ente territorialmente competente ovvero dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunisticovenatoria Ambito Litoraneo – sedi territoriali di Venezia e Padova;
f) non potranno essere utilizzate munizioni di tipo “over 100.200” o di analoga potenza;
3. di stabilire che l’attività venatoria esercitata nei luoghi e con le modalità di cui al punto 2, terminerà alle ore 12,00;
4. di fare salve le Ordinanze emanate dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (già Magistrato alle Acque) ai fini della sicurezza della navigazione;
5. di fare salvo, altresì, quanto previsto dal calendario venatorio approvato con DGR n. 764 del 16.06.2020, purché non in contrasto con il presente decreto;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
Mod. B – copia Dpgr n. 70 del 10 luglio 2020 pag. 3 di 3
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.