Diniego del rilascio
Una precedente condanna penale non è da sola idonea a fondare un giudizio di inaffidabilità preclusivo al rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi. Il TAR Veneto con sentenza n. 1410/2023 pubblicata il 10 ottobre 2023 si è pronunciato sul diniego al rilascio della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo motivato dalla competente Questura sulla base di un precedente pregiudizio penale, inerente alla violazione delle disposizioni in materia di stupefacenti da parte dell’istante. Senonché, secondo i giudici veneti, un diniego motivato solo sulla base di tale risalente episodio deve considerarsi illegittimo, atteso che non sono stati considerati (come invece avrebbero dovuto) elementi favorevoli al rilascio, ravvisabili nell’attuale contegno del richiedente.
Ampio potere discrezionale
In particolare, dopo aver ricordato che “l’Amministrazione, in tema di rilascio e rinnovo della licenza di porto d’armi, gode di un potere ampiamente discrezionale, il cui oggetto è costituito essenzialmente dalla valutazione della complessiva condotta dell’interessato, indipendente dal suo apprezzamento (e dunque dalla sua concreta rilevanza) in sede penale”, il TAR ha evidenziato che tale “valutazione non appare però fissa e immodificabile nei suoi esiti, in quanto strettamente connessa al variare delle condizioni anche personali dell’interessato e del contesto che ne circonda l’esistenza”, dovendosi tenere conto “della inevitabile mutevolezza dei comportamenti umani e della possibilità che essi possano evolvere in senso favorevole, così da superare – specie dopo un lungo periodo di tempo e alla conclusione di un percorso di consapevole maturazione e di fattiva resipiscenza – le pregresse criticità”.
Provvedimento annullato
Conseguentemente, continuano i Giudici, “L’Amministrazione, nel vagliare l’istanza del privato, è … tenuta a svolgere un’istruttoria congrua e adeguata – di cui deve dare conto in motivazione – «che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque tenendo conto anche del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò in particolare laddove tali episodi, come nel caso ora in esame, siano risalenti nel tempo»”. Alla luce di tali principi, è stato annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del porto d’armi per uso tiro a volo, che l’Amministrazione dovrà nuovamente esaminare, dovendo a tal fine vagliare “ogni ulteriore aspetto – anche sopravvenuto – della condotta e della personalità dell’interessato” (fonte: UITS).